Uso del marchio “ciao R.”
Uso del marchio “ciao R.”
Corte di Cassazione, sezione I Civile
Sentenza 28 novembre 2014 – 11 febbraio 2015, n. 2671
Presidente Ceccherini – Relatore Ragonesi
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo all’articolo, ha esaminato un caso relativo all’uso del marchio con riferimento a delle canzoni di un noto, ma purtroppo ormai scormparso, cantautore italiano.
Nel caso di specie l’erede universale dell’artista citava in giudizio un uomo che aveva aderito, in veste di cantante, all’iniziativa dell’attrice di creare un gruppo musicale (denominato “Ciao R.“) per ricordare il fratello, eseguendo esclusivamente il repertorio di quest’ultimo.
Veniva depositata domanda di registrazione del marchio “Ciao R.” ma dopo un primo periodo di attività si iniziavano ad incrinare i rapporti col cantante che, iniziava a modificare arbitrariamente i testi delle canzoni e ad introdurre nelle pubbliche rappresentazioni elementi scenografici e soggetti scenici non coerenti con la linea artistica del cantante, cui era dedicato il gruppo, e anche offensivi dell’immagine di quest’ultimo.
L’attrice chiedeva quindi che venisse accertata la sua titolarità del marchio “Ciao R.” e l’usurpazione di questo da parte del cantante nonché che venisse accertata, in ragione della sua qualità di erede del fratello, il proprio diritto morale di opporsi a qualsiasi deformazione mutuazione o altra modificazione delle opere musicali scritte e composte dal fratello, che potesse essere di pregiudizio a di lui onore ed alla reputazione sia sotto il profilo della mutuazione dei testi che di utilizzo di elementi scenografici lesivi dell’immagine del fratello.
Il cantante del gruppo si costituiva in giudizio e, quindi, dopo le decisioni prese dai giudici territoriali, il tutto finiva fin dentro le aule di Piazza Cavour.
Si legge in sentenza : “Tuttavia, ancorché superfluamente, si osserva che, anche a voler ammettere che l’espressione del tutto generica “ciao R. ” costituisca un nome famoso in assenza della indicazione del cognome che costituisce l’elemento identificativo e caratterizzante del nome, l’art. 8 c.p.i. espressamente prevede che il nome famoso possa essere utilizzato da terzi con il consenso del titolare. Nel caso di specie risulta dagli stessi atti della ricorrente (vedasi tra l’altro ricorso per cassazione pg. 5) che la G. aveva autorizzato il D. ad utilizzare per il complesso musicale la detta espressione, il che farebbe in ogni caso escludere l’utilizzazione abusiva della stessa.
Nel caso di specie,è pacifico che la ricorrente è titolare del marchio registrato “Ciao R. ” per cui in relazione a ciò del tutto correttamente i giudici di merito hanno accertato l’esistenza del preuso di detta espressione da parte del gruppo musicale del D. riconoscendogli così il diritto di continuarne l’utilizzazione in ambito locale ai sensi dell’articolo 12 c.p.i. che prevede che il terzo che abbia fatto uso del marchio anteriormente alla sua registrazione da parte del titolare possa continuare a farne uso nei limiti della diffusione locale.
La ricorrente lamenta con il secondo motivo un vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza effettiva del preuso in questione ma la doglianza contenuta in otto righe si limita a contestare la valutazione effettuata dalla Corte d’appello delle risultanze testimoniali in modo assolutamente generico e privo di ogni specificità onde il detto motivo risulta inammissibile.“
Leggi il testo della sentenza
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