Truffa, noleggia un’auto in Germania e non la restituisce
Truffa, noleggia un’auto in Germania e non la restituisce
Corte di Cassazione Sesta Sezione Penale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente –
Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere –
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere –
Dott. BASSI Alessandra – rel. Consigliere –
Dott. CORBO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.S. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5/2015 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 17/12/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. MARINELLI F., nel senso del rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza pronunciata in data 17 dicembre 2015, la Corte d’Appello di Campobasso ha disposto la consegna di M.S. alla Autorità Giudiziaria tedesca in esecuzione del mandato di arresto europeo (M.A.E.) emesso il 23 ottobre 2015 dalla medesima A.G. su mandato della Pretura di Erding, in relazione al reato di truffa, avente ad oggetto un veicolo preso a noleggio a (OMISSIS), che avrebbe dovuto essere restituito il 3 agosto 2015, e che veniva, invece, denunciato come rubato in (OMISSIS), reato commesso dall’indagato quale “membro di banda costituitasi al fine di commettere in modo continuativo dei reati di truffa”.
A sostegno della decisione, la Corte ha preliminarmente rilevato che M. è stato sottoposto a custodia cautelare ai fini della esecuzione del M.A.E. in oggetto, con ordinanza del 24 novembre 2015 emessa a seguito di convalida dell’arresto eseguito il giorno precedente; che il consegnando ha negato il proprio consenso alla consegna; che il M.A.E. è stato emesso in presenza di tutti i presupposti di legge; che risulta integrato il requisito della doppia incriminabilità e non sussistono condizioni ostative alla consegna.
2. Avverso la sentenza d’appello ha presentato personalmente ricorso M.S., assistito dal difensore di fiducia Avv. Ferdinando Massarella, per i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p), per avere la Corte distrettuale disposto la consegna sebbene il reato di truffa contrattuale oggetto del mandato di arresto europeo debba ritenersi commesso in Italia, essendo stato qui conseguito il bene da parte del soggetto agente con correlativa perdita della res da parte del raggirato, segnatamente allorquando M. si presentava presso la sede di Roma dell’AVIS per spiegare che l’auto non sarebbe più stata riconsegnata per essergli stata rubata;
2.2. violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. c), per avere il Collegio d’appello disposto la consegna sebbene dagli atti del fascicolo risulti che M. non era in grado di restituire l’autovettura per cause di forza maggiore, in quanto sottrattagli da ignoti autori allorquando era parcheggiata con le portiere regolarmente chiuse a chiave;
2.3. violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. t), per avere la Corte disposto la consegna senza esplicitare le ragioni per le quali M. debba ritenersi inserito in una banda finalizzata alla commissione di truffe, tanto più considerato che il giorno della stipula del contratto di noleggio egli si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in Italia.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Con il primo motivo di doglianza il ricorrente rileva come il reato posto a base del M.A.E. debba ritenersi essere stato commesso in Italia, con conseguente operatività della condizione ostativa alla consegna prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p).
3. Il motivo di censura è destituito di fondamento.
Secondo la ricostruzione in fatto – come delineata nella contestazione e negli atti posti a base del M.A.E. – l’intenzione di appropriarsi il veicolo maturava in capo al M.S. già al momento nel quale egli stipulava il contratto di noleggio con AVIS di (OMISSIS).
In linea con la costante giurisprudenza di legittimità in tema di truffa nella forma cosiddetta contrattuale, il reato è istantaneo e di danno la cui consumazione coincide con la perdita definitiva del bene, in cui si sostanzia il danno del raggirato ed il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente (Sez. 2, n. 20025 del 13/04/2011 – dep. 20/05/2011, Pg in proc. Monti e altri, Rv. 250358;
Sez. 2, n. 18859 del 24/01/2012 – dep. 17/05/2012, Volpi Rv. 252821).
Ne discende che, alla stregua della ricostruzione posta a base del mandato, il reato deve ritenersi perfezionato nel momento in cui, posta in essere la condotta tipica della truffa, l’agente acquisiva la materiale disponibilità della vettura, con l’intenzione “originaria” – id est contestuale alla stipula del contratto di noleggio – di non restituirla, come palesato dalla inosservanza all’impegno assunto nel contratto di viaggiare soltanto sul territorio tedesco. La definitiva perdita della cosa da parte del raggirato e dunque la deminutio patrimoni del soggetto passivo risulta pertanto essersi realizzata già nella fase dell’acquisizione del possesso del bene in immediata successione cronologica alla stipula del negozio, mentre la denuncia di furto del veicolo, presentata dal M. presso la sede italiana della società di noleggio, costituisce un posi factum, cioè una condotta successiva al perfezionamento della truffa, in quanto volta, non a rendere possibile l’appropriazione del bene, già conseguita – come detto – già al momento dell’acquisizione della disponibilità della cosa, bensì a precostituirsi una linea di difesa rispetto alla condotta negoziale fraudolenta ed all’avvenuto conseguimento dell’ingiusto profitto.
Conclusivamente, non v’è materia per ritenere che – come invece sostenuto dal ricorrente – il reato si sia consumato in Italia, con conseguente infondatezza della dedotta sussistenza della condizione ostativa di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p).
3. Non coltivabili in questa sede sono le deduzioni oggetto del secondo e del terzo motivo, con i quali si evidenzia, per un verso, come la mancata restituzione della vettura oggetto di noleggio sia stata determinata da forza maggiore; per altro verso, come il provvedimento risulti mancante di motivazione con riferimento alla integrazione del reato, nei termini delineati nella imputazione posta a base del mandato di arresto europeo.
4. Con riguardo il secondo motivo di doglianza, va rilevato come la deduzione difensiva tesa a dimostrare l’esistenza nella specie di una causa di giustificazione alla mancata restituzione della vettura noleggiata integrante una causa di forza maggiore alla condotta contestata come illecita (causa di forza maggiore ricondotta al subito e denunciato furto) si traduca, nella sostanza, nella contestazione dei gravi indizi di colpevolezza in merito alla integrazione del reato di truffa e costituisca, dunque, una doglianza non coltivabile in questa Sede.
A tale riguardo mette conto mette conto rammentare come – secondo la disciplina dettata nella L. n. 69 del 2005 in tema di mandato di arresto europeo e la consolidata giurisprudenza di questo Supremo Collegio – la sussistenza dei gravi indizi cui è subordinata, ex art. 17, comma 4, della citata Legge, la consegna della persona ricercata richiede che il mandato sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall’autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna: pertanto, non è necessario che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria, ma è necessario e sufficiente che le fonti di prova relative all’attività criminosa ed al coinvolgimento della persona richiesta – emergenti dal contenuto intrinseco del mandato o, comunque, dall’attività supplementare inviata dall’autorità emittente – siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all’autorità giudiziaria del paese emittente, (da ultimo, Sez. 6, n. 44911 del 6/11/2013 – dep. 07/11/2013, P.G. in proc. Stoyanov, Rv. 257466). Ancora, si è affermato che, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, sia fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Sez. 6, n. 16362 del 16/04/2008 – dep. 19/04/2008, Mandaglio Rv. 239649). Gravi indizi che, avendo riguardo al materiale indiziario posto alla base del provvedimento cautelare ed alle controdeduzioni a discarico dal ricorrente, devono ritenersi congruamente evocati e pertanto idonei a supportare il provvedimento di consegna.
5. Compendio probatorio evocativo del delitto di truffa contrattuale certamente ravvisabile nella specie, dovendosi ribadire come la denuncia di furto costituisca – nell’economia della vicenda come ricostruita nel mandato e negli atti a corredo – un’appendice successiva alla consumazione del delitto, volta a precostituire una prova documentale dell’innocenza dell’indagato, insuscettibile di escludere i gravi indizi del reato posto a base del M.A.E..
6. Al pari infondata è la terza deduzione.
Ritiene invero questa Corte che, avendo riguardo a quanto dato atto nel M.A.E. e delineato negli atti trasmessi a supporto dall’A.G. tedesca, non vi sia materia per ravvisare il denunciato vizio argomentativo, nella parte in cui il provvedimento d’arresto europeo da adeguatamente conto degli elementi fattuali sulla scorta dei quali possa ritenersi sussistente un quadro di elevata probabilità di colpevolezza del M. in merito alla contestata truffa ed all’inserimento del prevenuto in un contesto delinquenziale più ampio ed organizzato (v. pagina 3 del provvedimento in verifica).
7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria dovrà provvedere alle comunicazioni previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2016
L’articolo Truffa, noleggia un’auto in Germania e non la restituisce sembra essere il primo su sentenze cassazione.