Tentato omicidio e legittima difesa
Tentato omicidio e legittima difesa
Corte di Cassazione, sezione I Penale
sentenza 12 – 26 febbraio 2015, n. 8566
Presidente Giordano – Relatore Centonze
La Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si ripota, ha esaminato il caso di un uomo condannato dal giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Venezia (procedendo col rito abbreviato) alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione poichè ritenuto colpevole di concorso in tentato omicidio mediante accoltellamento e, dunque, anche per porto e odetenzione del coltello utilizzato per accoltellare le vittime.
Inoltre, l’uomo veniva condannato al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili e al risarcimento dei danni da liquidarsi con separato giudizio.
Avverso questa sentenza, l’imputato ricorreva per cassazione, proponendo quattro motivi di ricorso.
Quale primo motivo si eccepiva l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., cui si collegava l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione.
Si deduceva, in particolare, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal M. e dal S. , ai sensi dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., in conseguenza del fatto che dovevano considerarsi compartecipi della rissa e non già vittime del tentato omicidio contestato, già dal momento in cui si procedeva al loro esame nel corso delle indagini preliminari.
Quale secondo motivo, enucleato nel punto B1) del ricorso, si eccepiva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’obliterazione dei motivi di appello nella parte in cui si censurava la ricostruzione dell’episodio delittuoso in contestazione, con particolare riferimento all’incontro avvenuto l'(omissis) e all’atteggiamento psicologico dei partecipanti all’incontro.
A tale motivo di ricorso si collegava la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., enucleata nel punto B2), in relazione all’inquadramento del tentato omicidio contestato
Quale terzo motivo si eccepiva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), e), cod. proc. pen., per errata applicazione della legge penale, in relazione all’ipotesi della desistenza volontaria, cui si collegava l’insufficienza della motivazione nella parte dedicata a tale profilo valutativo.
Quale quarto motivo, infine, si eccepiva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b, e), cod. proc. pen., in relazione all’erronea applicazione della legge penale, nella parte in cui la corte territoriale escludeva la scriminante della legittima difesa ex art. 52 cod. pen., anche nella forma putativa, cui si collegava l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, limitatamente a tale profilo.
Per conoscere l’esito del ricorso
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