Sulla responsabilità della P.A. in caso di inadempimento degli obblighi assunti tramite …
In caso di inadempimento della parte lottizzante o del suo avente causa da una parte e del Comune dall’altra, degli obblighi da ciascuna parte assunti con la stipula dell’accordo, il creditore deve poter contare su tutti i rimedi offerti dall’ordinamento ad un creditore, che derivi tale sua posizione da un contratto di diritto privato, per poter realizzare coattivamente il proprio interesse.
Una volta, insomma, accertata l’equiparazione tra convenzione di lottizzazione ed accordo sostitutivo, occorre far conseguire a tale premessa (la riconduzione della fattispecie all’istituto dell’accordo sostitutivo e, quindi, nell’alveo della giurisdizione esclusiva) una tutela della situazione giuridica sottesa, che possa definirsi piena.
A questo scopo, non può che valorizzarsi, per regolare la fattispecie, il rinvio ai principi ricavabili ed alle azioni previste nel codice civile in materia di obbligazioni e contratti.
Secondo tale ricostruzione, in definitiva, il giudice amministrativo adito deve considerarsi legittimato a decidere sulle domande avanzate dall’odierna appellante principale, volte, in primis, a far accertare l’inadempimento del Comune e, di conseguenza, a far condannare la P.A. al risarcimento del danno ingiusto patito a causa di tale (preteso) inadempimento (piuttosto che la risoluzione della convenzione ex art. 1453 c.c.), in applicazione della disciplina civilistica.