Sulla non sanabilità di un’offerta priva di sottoscrizione mediante il ricorso al nuovo …
Tar Lombardia, Milano sez. IV, 13 luglio 2015, n. 1629
Pres. Giordano; Est. Quardi
Nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di appalto, assolvendo la sottoscrizione la funzione di assicurare la provenienza, la serietà, l’affidabilità dell’offerta e costituendo elemento essenziale per la sua ammissibilità, ne consegue che la mancanza della firma non può considerarsi a guisa di mera irregolarità formale, sanabile nel corso del procedimento, inficiando, invece, irrimediabilmente la validità e la ricevibilità dell’offerta, senza che sia necessaria una espressa previsione della lex specialis e ciò, pertanto, preclude l’operatività dell’art. 46, comma 1 ter, del d.lgs. n. 163/2006 (risultante dalle modifiche operate dal d.l. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014).