Sulla legittimità del diniego all'autorizzazione alla vendita anche dei farmaci …
Alla luce della pronuncia della corte costituzionale n. 216/2014, è legittimo il diniego all'autorizzazione alla vendita anche dei farmaci soggetti a prescrizione medica nell'ambito della conduzione di una parafarmacia comprese quelle soggette a prescrizione medica ex art. 87, c. 1, del d.lgs n. 219/2006, richiesta dal suo titolare, nonostante l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ed iscritto al relativo albo professionale. Il regime delle farmacie è conforme all'ordinamento comunitario e al principio di tutela della concorrenza in quanto l'incondizionata liberalizzazione di quella categoria di farmaci inciderebbe con effetti non privi di conseguenze sulla distribuzione territoriale delle para farmacie le quali, non essendo inserite nel sistema di pianificazione di cui al d.l. n. 201 del 2011, potrebbero alterare il sistema stesso, posto prima di tutto a garanzia della salute dei cittadini. Del resto la Corte di Giustizia ha osservato come l'art 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea debba essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che impedisce a un farmacista non titolare di farmacia compresa in pianta organica di distribuire al dettaglio, in una parafarmacia, anche quei farmaci soggetti a prescrizione medica che non sono a carico del servizio sanitario nazionale, bensì vengono pagati interamente dall'acquirente. La salute e la vita delle persone, infatti, occupano una posizione preminente tra gli interessi protetti dal trattato e spetta agli Stati membri stabilire il livello al quale essi intendono garantire la tutela della salute pubblica e il modo in cui tale livello debba essere raggiunto