Sul contratto di vendita di cosa futura ed il contributo per gli oneri di urbanizzazione secondaria
L’art. 1 della Legge n. 10 del 1977 ha introdotto nell’ordinamento il principio fondamentale secondo cui ogni attività comportante trasformazione urbanistico edilizia del territorio partecipa agli oneri da essa derivanti
Il principio dell’onerosità del permesso di costruire è disiplinato dall’art. 11, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia), il quale poi precisa all’art. 16 che il relativo contributo è costituito da due quote, commisurate rispettivamente all’incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione dell’edificio assentito
Secondo consolidata giurisprudenza – l'esenzione spetta soltanto qualora ( come avviene nella concessione di opera pubblica e in altre analoghe figure organizzatorie) lo strumento contrattuale utilizzato consenta formalmente di imputare la realizzazione del bene direttamente all'ente per conto del quale il privato abbia operato. In altri termini, l'esenzione spetta solo se il privato abbia agito quale organo indiretto dell'amministrazione, come appunto nella concessione o nella delega.