Sostituto processuale e costituzione di parte civile
Sostituto processuale e costituzione di parte civile
Corte di Cassazione, sezione VI Penale
Sentenza 7 – 19 gennaio 2015, n. 2329
Presidente Conti – Relatore Citterio
La Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato un caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare ma la decisione in commento ha permesso agli ermellini di ribadire un importante principio relativo alla costituzione di parte civile da parte del sostituto processuale, infatti, gli hanno affermato che il sostituto è legittimato alla difesa tecnica della parte processuale ma non alla sua costituzione ove non lo sia espressamente previsto nella nomina che è stata fatta al difensore.
Dopo che il Tribunale e la Corte d’Appello hanno confermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’articolo 570 del c.p. l’uomo, si rivolge alla Cassazione deducendo che la persona offesa, che riconosce pienamente legittimata all’esercizio dell’azione civile, si è tuttavia costituita in primo grado con modalità illegittime, perché in concreto l’atto di costituzione e la pertinente necessaria procura speciale sono stati depositati in udienza da un sostituto del difensore-procuratore speciale, tuttavia non abilitato dai termini in cui concretamente la procura speciale per la costituzione era stata conferita al titolare della difesa tecnica.
Per l’imputato dunque, la Corte d’appello ha sbagliato affermando l’inammissibilità della questione nel giudizio di impugnazione, con la conseguente inammissibilità del motivo, sovrapponendo due aspetti del tutto differenti: la legittimazione processuale e le concrete modalità di esercizio del corrispondente diritto.
Per i giudici di Piazza Cavour il ricorso è fondato. Secondo il consolidato principio di diritto il sostituto processuale infatti “è legittimato alla difesa tecnica ma non alla costituzione di parte civile nel processo, quando la procura speciale che ha attribuito al difensore, insieme con la nomina a difensore tecnico (ex art.100 cod.proc.pen.), pure i poteri dispositivi relativi al diritto in contesa propri della parte (artt. 76 e 122 cod.proc.pen.) non lo preveda espressamente (Sez.6 sent. 33228 del 14.5.2014, dep. 28.7.2014; Sez. 5, sent. 19548 del 3.2.2010, dep. 24.5.2010)“
La Corte nella decisione in esame ha richiamato la sentenza delle S.U. n. 12 del 19.5.1999, dep. 13.7.1999, Pediconi in cui veniva chiarito che “mentre l’ordinanza dibattimentale di (positiva) esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, quella di inammissibilità o rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile da parte dell’imputato, unitamente all’impugnazione della sentenza“.
L’imputato – che è parte fisiologica e necessaria del processo – ha un permanente interesse a contrastare decisioni in ipotesi erronee che hanno un’immediata incidenza sul capo della decisione afferente le questioni civili pertinenti al fatto di reato per cui si procede e sul punto le Sezioni Unite hanno precisato che «4.5 L’interpretazione letterale e quella logico-sistematica si saldano pertanto a favore della soluzione più liberale, nel senso che la stabilità decisoria dell’ordinanza dibattimentale ammissiva della parte civile (…) deve ritenersi in ogni caso provvisoria, “allo stato degli atti’; idonea perciò a giustificare una limitata preclusione endoprocessuale, la cui ratio è quella di garantire, in base ad intuitive esigenze di economia processuale, l’ordinato e progressivo svolgimento del giudizio in presenza di una parte eventuale, senza l’instaurazione di fasi incidentali produttive di stasi nel processo penale. È viceversa consentito, con la sentenza di merito soggetta a sua volta agli ordinari mezzi di gravame, il controllo da parte del giudice dei presupposti di legittimità formale e sostanziale per l’esercizio dell’azione civile nel processo penale – sia la legitimatio ad causam, sia la legítimatio ad processum, sia l’osservanza delle formalità e dei termini prescritti dalla legge a pena d’inammissibilità – e per il conseguente riconoscimento del “diritto” della parte civile al risarcimento del danno».
Pertanto, conclude la Corte stabilendo che “il motivo attiene a questione di mero diritto e poggia su un assunto in fatto (la dichiarazione di costituzione di parte civile è avvenuta ad opera di un sostituto del soggetto nominato procuratore speciale senza che tale sostituzione fosse stata espressamente prevista e autorizzata e senza che la persona offesa interessata fosse fisicamente presente) che va ritenuto acquisito al processo; il motivo che chiede l’esclusione della parte civile è pertanto ammissibile e fondato; tale fondatezza, afferendo questione di diritto in contesto di fatto che non necessita di ulteriori approfondimenti, può essere direttamente rilevata da questa Corte di legittimità, che ai sensi dell’art. 620 lett. L) cod.proc.pen. può dare i provvedimenti necessari: consegue l’annullamento senza rinvio del punto della decisione delle due sentenze di merito relativo alle statuizioni civili, con la conseguente eliminazione delle pertinenti statuizioni“
Per conoscere più dettagliatamente i motivi della decisione
Leggi il testo della sentenza
Articolo 570 Codice Penale
Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge [143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [2] o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; 75] di età minore [2], ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.
Articolo 102 Codice di Procedura Penale
Sostituto del difensore
1. Il difensore di fiducia e il difensore di ufficio possono nominare un sostituto.
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.
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