Separazione, mantenimento anche se il matrimonio dura poco
Separazione, mantenimento anche se il matrimonio dura poco
Corte di Cassazione VI sezione civile – ordinanza n. 2343 del 5/02/2016
(articolo a cura dell’avv. Venusia Catania)
L’assegno di mantenimento va corrisposto all’ex coniuge anche se il matrimonio è di breve durata, in ragione del fatto che la sua durata incide solamente sulla misura dell’assegno e non sul riconoscimento dello stesso, poiché la finalità è quella di tutelare la parte economicamente più debole.
Ciò è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, VI sezione civile, con l’ordinanza n. 2343 del 5/02/2016, in accoglimento del ricorso presentato da una donna che chiedeva il riconoscimento dell’assegno divorzile a carico dell’ex coniuge.
In primo grado il Tribunale rigettava la richiesta di cui sopra per via della “brevissima durata (tre mesi) del matrimonio”.
Anche la Corte d’Appello rigettava la richiesta della donna e confermava la decisione del Tribunale, affermando che, anche se non “fulminea”, come erroneamente detto dal Tribunale, il rapporto coniugale fu, comunque, breve “per effetto dell’ immediata constatazione dell’impossibilità di una unione duratura tale da giustificare aspettative e affidamento del coniuge che ha subito la separazione nelle sostanze dell’altro”.
La Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento delle motivazioni apposte dalla donna nel ricorso, ha constatato la mancata applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di assegno divorzile, ribadendo anche di recente (Cassazione civile, sez. I, n. 11870 del 9/06/2015) che “l’accertamento del diritto all’ assegno divorzile si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice verifica l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso dei rapporto, mentre nella seconda procede alla determinazione in concreto dell’ammontare dell’assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e dei contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché deal reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
I Giudici di Piazza Cavour aggiungono ancora che, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell’assegno di cui all’art. 5 della legge n. 898/70, ma non sul riconoscimento dell’assegno stesso, poiché esso ha la finalità di tutelare il coniuge economicamente più debole.
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