Salute, compatibilità col carcere
Salute, compatibilità col carcere
Corte di Cassazione, Sezione I Penale
sentenza 23 luglio – 3 settembre 2015, n. 35953
Presidente Chieffi – Relatore Boni
La Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato il caso della compatibilità col carcere per questioni di salute dettando le cd. “linee guida” da applicare ai casi concreti tenendo in considerazione da un lato l’esigenza dell’ammalato di curarsi (ove sussista l’impossibilità di curare la malattia in stato di detenzione) ma anche la tutela della salute degli altri detenuti che potrebbe essere compromessa ove la malattia fosse contagiosa.
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Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza emessa in data 17 aprile 2015 il Tribunale di Lecce, costituito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., rigettava l’appello proposto da L.M. avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lecce dei 31 dicembre 2014 di rigetto della sua richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere e sostituzione con gli arresti domiciliari, alla quale era stato sottoposto perché gravemente indiziato dell’omicidio volontario aggravato; disponeva il suo trasferimento presso un Centro diagnostico terapeutico dell’Amministrazione Penitenziaria per l’effettuazione degli accertamenti sanitari e diagnostici prescritti dal perito incaricato di verificare le sue condizioni di salute
1.1 A fondamento della decisione il Tribunale rilevava che le accertate patologie dalle quali è affetto il M. non rendono incompatibili le sue condizioni di salute con la detenzione, mentre gli approfondimenti diagnostici richiesti dal perito, privi del carattere dell’urgenza e dell’indifferibilità, potevano essere espletati presso un centro clinico gestito dall’Amministrazione penitenziaria.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato a mezzo del suo difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: a) nullità dell’ordinanza per manifesta illogicità ed apparenza della motivazione e violazione di legge in relazione alla scelta del ricovero presso Centro diagnostico terapeutico in assenza di esigenze cautelari eccezionali. Secondo il ricorrente, l’ordinanza impugnata ha riconosciuto che il M. è affetto da malattia ancora da diagnosticare mediante accertamenti non condotti durante la permanenza presso l’istituto penitenziario ove era ristretto; la decisione si pone in contrasto coi disposto dell’art. 275 cod. proc. pen., commi 4-bis e 4-ter la cui interpretazione costituzionalmente orientata induce a ritenere che le relative disposizioni vadano applicate anche nei casi in cui, a prescindere dalla gravità della malattia, il soggetto non riceva le cure necessarie in carcere. In particolare, allorchè il comma 4-bis indica il divieto di sottoposizione a custodia cautelare di chi sia affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, le cui condizioni di salute siano incompatibili con la detenzione “o comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere”, tale locuzione va intesa come disgiuntiva ed estensiva dei divieto in tutti i casi in cui il soggetto non riceva in carcere cure adeguate, tranne che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, perché soltanto in questo caso potrà valutarsi se trasferire il detenuto presso centri sanitari penitenziari, oppure applicare gli arresti domiciliari. L’ordinanza impugnata è dunque affetta da nullità per mancanza di motivazione in ordine alla ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
b) Nullità dell’ordinanza per mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione e violazione di norme processuali in riferimento al disposto degli artt. 125, 275, 284, 299 e 310 cod. proc. pen.. Il Tribunale si è limitato ad una mera affermazione di rito laddove ha ritenuto opportuno disporre il trasferimento dei M. in CDT senza verificare previamente la sua esistenza e la possibilità di effettuare i necessari accertamenti presso tale struttura; inoltre incorso in contraddittorietà per avere ravvisato la necessità di indagini sulla natura della patologia e sulla sua gravità ed al tempo stesso affermato la compatibilità di tale ignota patologia con la detenzione.
c) Nullità dell’ordinanza per mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione e violazione di norme processuali in riferimento al disposto degli artt. 125, 275, 284, 299 e 310 cod. proc. pen.. Il Tribunale, nel delegare all’Amministrazione Penitenziaria, l’individuazione del CDT cui trasferire il M. ha abdicato alle proprie prerogative decisorie in ordine al diritto alla salute dell’indagato, il quale, una volta trasferito, resterà a tempo indefinito sfornito di qualsiasi garanzia a tutela del suo diritto alla salute. Inoltre, Il Tribunale senza aver acquisito gli esiti di esami di laboratorio e diagnostici prescritti con l’ordinanza del 20/1/2015, che aveva ritenuto necessari, ha sbrigativamente disposto il trasferimento dell’indagato in struttura dell’Amministrazione penitenziaria senza preventivamente verificarne l’esistenza e l’idoneità a praticare le necessarie indagini; in tal modo si è discostato dalla giurisprudenza di legittimità che pretende l’accertamento giudiziale della patologia e delle reali possibilità di diagnosi, terapia e cura prima di trarre conclusioni in ordine al trasferimento in struttura diversa dall’istituto penitenziario.
Inoltre, è mancato un passaggio logico nella motivazione dei provvedimento impugnato per non avere il Tribunale indicato un CDT presso il quale, a giudizio del perito, il M. potesse essere adeguatamente trattato e non ha considerato il documento, rilasciato dall’ASL di Taranto in data 26/2/2015, nel quale si dava atto dell’impossibilità di prenotare le indagini specialistiche presso l’Asl stessa, da effettuarsi piuttosto in regime libero-professionale. Pertanto, non ha considerato che anche presso un CDT gli accertamenti potrebbero essere svolti soltanto in regime libero-professionale e non a carico del servizio pubblico e non ha preso in esame le consulenze mediche di parte e le note difensive prodotte alle udienze del 17/2/2015 e 17/3/2015, il che compromesso anche il diritto di difesa dell’indagato.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
1. L’ordinanza impugnata, dopo avere richiamato l’esito degli accertamenti peritali più recenti -esclusione della patologia di pancreatite cronica, inizialmente sospettata a fronte di un recente disturbo soggettivo aspecifico del ricorrente, che aveva lamentato dolenzia addominale, disturbi dell’alvo, stipsi alternata a diarrea e riferiti episodi di vomito ed accertata calcolosi alle vie biliari da approfondire con ulteriori accertamenti diagnostici-, ha affermato che “allo stato” le condizioni di salute dell’indagato sono compatibili con la detenzione inframuraria; a tal fine ha richiamato anche le conclusioni del perito nominato dal G.I.P. , nonché quanto valutato dal proprio perito dr. G., ossia il concorde parere dei due specialisti appositamente incaricati.
1.1 Tale precisazione esclude il profilo di contraddittorietà denunciato dal ricorrente, in quanto i giudici dell’appello cautelare, sulla scorta della valutazione critica dell’elaborato peritale, hanno quindi legittimamente ritenuto, con motivazione non irragionevole, che la malattia sofferta dal M., già diagnosticata dal perito, pur con l’indicazione dei ulteriori indagini, non fosse grave e non imponesse la revoca o la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, potendo ricevere definitivo accertamento e soluzione terapeutica, fermo il regime carcerario applicato, col ricorso al temporaneo trasferimento dei detenuto in struttura sanitaria dell’amministrazione penitenziaria. In altri termini, la valutazione di compatibilità tra stato di salute e carcerazione è stata giustificata sulla base delle acquisizioni ottenute sino al momento della decisione dopo l’espletamento degli esami praticati, non smentite da contrarie risultanze, che il ricorso non allega e non illustra, non deducendo nemmeno che egli versi in pericolo di vita, o presenti sofferenze intollerabili e non risolvibili per la sua condizione di restrizione. Inoltre, non trova riscontro nel percorso argomentativo del provvedimento impugnato che la patologia da cui è affetto il M. sia ancora rimasta ignota, avendo l’ultimo perito officiato riscontrato la calcolosi biliare, da approfondire con ulteriori indagini da condurre non in condizioni di particolare urgenza ed indifferibilità.
1.2 Non si ritiene di poter condividere nemmeno l’interpretazione che la difesa propone del combinato disposto dei commi 4-bis e 4-ter dell’art. 275 cod. proc. pen.. La norma stabilisce, infatti: “4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l’imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere. 4-ter. Nell’ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelare di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell’imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l’imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135″.
1.2.1 La prima disposizione, posta a tutela della salute del detenuto in custodia cautelare in carcere, presuppone che questi sia affetto da patologia specificamente indicata ovvero da altra malattia particolarmente grave, oppure presenti una situazione tendenzialmente permanente di grave alterazione fisica, tale per cui le sue condizioni di salute risultino incompatibili con lo stato di detenzione e, comunque, non adeguatamente trattabili in carcere. E’ testuale nella norma il collegamento eziologico tra “altra malattia particolarmente grave l’incompatibilità tra stato di salute e detenzione ed eventuale impossibilità di cure adeguate in ambiente inframurario e tale nesso va inteso come riferito, sia alle situazioni in cui in assoluto non possa essere disposta la collocazione del soggetto in carcere per la gravità del suo stato, sia a quelle nelle quali l’incompatibilità derivi non già dalle modalità di restrizione della libertà personale, quanto in concreto dalla non praticabilità delle cure richieste da tale grave quadro patologico. Il superiore rilievo è alla base dell’affermazione di principio, secondo la quale la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente loro incompatibilità col regime carcerario “deve essere effettuata anche in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nei circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita” (Cass. sez. 1, n. 12716 del 6/3/2008, Pi pitone, rv. 239380; sez. 6, n. 25706 del 15/06/2011, Esposito, rv 250509; sez. 4, n. 23713 del 26/02/2013, Mastellone, rv. 256195) e quindi anche a prescindere dalla ritenuta compatibilità delle condizioni sanitarie con il regime carcerario.
1.2.2 La contraria lettura proposta dalla difesa, secondo la quale ad imporre la revoca della custodia in carcere sarebbe sufficiente che il sottoposto non possa ricevere in tale contesto penitenziario i necessari trattamenti terapeutici a prescindere dalla gravità dello stato morboso non è autorizzata dalla formulazione testuale della norma di legge ed in ogni caso non si adatterebbe al caso di specie, dal momento che il trasferimento del M. in centro clinico dell’amministrazione penitenziaria è stato giustificato dalla necessità di completare la fase diagnostica mediante gli accertamenti indicati dal perito per addivenire ad una diagnosi conclusiva, non già dall’impossibile somministrazione delle cure necessarie.
1.2.3 Né è pertinente al caso il richiamo alla previsione dell’art. 275 cod. proc. pen., comma 4-ter: non essendo stata individuata allo stato nel M. una patologia tra quelle specificamente indicate al comma 4-bis, né altra di particolare gravità, il suo collocamento presso struttura sanitaria del circuito penitenziario non presuppone l’individuazione di esigenze cautelare di eccezionale rilevanza, sicchè sul punto non è censurabile il provvedimento impugnato per avere omesso di giustificare la decisione assunta sotto tale profilo.
2. Non è dato ravvisare nel provvedimento impugnato nemmeno i profili di contraddittorietà e carenza motivazionale, denunciati col secondo motivo di ricorso: il Tribunale ha adottato la decisione censurata sulla scorta delle indicazioni del perito e dell’esistenza di un centro clinico ove potranno essere praticati gli accertamenti diagnostici ancora necessari, che comunque non si deduce e non si dimostra siano di tale complessità e peculiarità da non essere concretamente effettuabili in una struttura similare. Del resto il ricorrente richiama documentazione, proveniente dall’ASL di Taranto, indicativa dell’impossibilità di condurre tali accertamenti negli ospedali locali per “chiusura delle agende”, ossia per indisponibilità di posti liberi o comunque per completamento delle prenotazioni, non già per l’intrinseca difficoltà di quanto richiesto e per il livello di specializzazione non posseduto. E’, invece, arbitraria la conclusione rassegnata in ricorso, secondo la quale il trasferimento in centro clinico comporta il riconoscimento della non praticabilità delle richieste dal M. in regime carcerario ordinario, dovendo, al contrario, egli essere sottoposto ad indagini strumentali all’esito delle quali verranno individuate le cure idonee.
3. Non si ritiene censurabile nemmeno la mancata individuazione da parte dei Tribunale dello specifico Centro Diagnostico Terapeutico, ove collocare temporaneamente il ricorrente: il disposto conferimento all’amministrazione penitenziaria della possibilità di scelta di tale struttura non comporta alcuna rinuncia alla potestà decisionale dell’autorità giudiziaria, ma rinvia necessariamente alle conoscenze dell’apparato amministrativo del sistema penitenziario circa il presidio sanitario più idoneo alle esigenze dei detenuto, come ritenuto lecito anche da precedenti decisioni di questa Corte (sez. 5, n. 4386 del 03/10/2006, Randazzo, rv. 235967) e si accompagna alla determinazione di sottoporre il M. a tutti “gli accertamenti sanitari e diagnostici che sono stati prescritti dal dott. V.G. nelle due relazioni … che non è stato possibile eseguire nel corso della detenzione presso la Casa Circondariale di Taranto”. Tanto è sufficiente ad escludere che il M. sia stato soltanto “parcheggiato” a tempo indefinito in altro luogo di detenzione in pregiudizio del suo diritto alla salute.
3.1 Parimenti indimostrato e nemmeno illustrato nelle sue ragioni è l’assunto difensivo, secondo il quale, una volta trasferito presso un CDT, il ricorrente dovrebbe praticare gli accertamenti necessari in regime libero-professionale: la difesa, pur richiamando la nota dell’ASL di Taranto che aveva indicato detta soluzione per la completezza delle prenotazioni e l’assenza di urgenza sanitaria, non spiega per quale motivo ciò dovrebbe verificarsi anche presso un centro clinico dell’amministrazione penitenziaria. Le notizie trasmesse dall’A.S.L. di Taranto non hanno affatto carattere generale, ma riguardano la situazione delle strutture facenti capo alla stessa quale referente sanitario dotato di poteri decisionali ed operativi.
3.2 Deve altresì escludersi che la decisione contestata comporti una compromissione del diritto insopprimibile alla salute dei ricorrente, essendo al contrario funzionale al completamento di indagini diagnostiche in vista di una più puntuale diagnosi, all’esito della quale potrà eventualmente essere presa nuovamente in considerazione la compatibilità con la detenzione. L’ordinanza è dunque esente da manifesta illogicità o contraddittorietà per travisamento dei dati peritali e degli altri elementi acquisiti, avendo giustificato in modo logico e coerente la conciliabilità dell’esigenza di eseguire ulteriori accertamenti in struttura sanitaria extramuraria con il mantenimento del regime carcerario.
3.3 Infine, la doglianza che lamenta l’assoluta carenza di motivazione in ordine alle osservazioni sviluppate nelle relazioni dei consulenti di parte e nelle note difensive è affetta da genericità: non si specifica quali rilievi sarebbero stati trascurati e quali rilevanza gli stessi potessero rivestire rispetto alla decisione assunta, il che non consente di apprezzare l’effettiva sussistenza dei vizio denunciato.
Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 23 luglio 2015.
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