Rito avverso il silenzio e situazione giuridica del soggetto istante
Lo speciale procedimento giurisdizionale disciplinato dagli artt. 31 e 117 c.p.a. ha la finalità di conferire al privato un potere procedimentale, strumentalmente volto a rendere effettivo l'obbligo giuridico della p.a. di provvedere; tale strumento non risulta, quindi, compatibile con tutte quelle pretese che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia, concernenti viceversa diritti soggettivi, la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall'autorità giurisdizionale. A tale conclusione deve necessariamente pervenirsi nelle fattispecie in cui non sussiste la giurisdizione del G.A. in relazione al rapporto giuridico sottostante, allorché la controversia rientri nella sfera di attribuzioni proprie del G.O. Qualora la questione relativa alla determinazione della indennità di espropriazione sia rimessa alla Commissione Provinciale di cui all’art. 41 del D.P.R. n. 327/2001 e quest’ultima non provveda, il rimedio ex artt. 31 e 117 c.p.a.. non è esperibile.