Risarcimento danni e terzo trasportato
Risarcimento danni e terzo trasportato
Corte di Cassazione, sezione III Civile,
sentenza 26 gennaio – 16 aprile 2015, n. 7704
Presidente Amendola – Relatore Cirillo
La Terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha esaminato un caso di risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un incidente stradale dal terzo trasportato.
Una vettura, spostandosi improvvisamente verso la parte dinistra della carreggiata tagliava la strada al motociclo in cui viaggiava il terzo trasportato causando l’incidente.
Innanzia la giudice territoriale la società assicuratrice chiese il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna del conducente del motociclo e del proprietario per non aver ottemperato agli obblighi di cui all’art. 2048 del codice civile.
Inizialmente la responsabilità veniva ripartita tra le parti nella misura del 30 % nei confronti del conducente del motociclo e la restante parte al conducente dell’autovettura ma poi, in appello, la corte ha parzialmente modificato la decisione di primo grado ponendo in capo al conducente del motocilo una reponsabilità pari al 20 % e a carico dell’altra parte il restante 80%.
Secondo la Cassazione “in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico“
Riguardo al “fatto che l’impianto frenante di un ciclomotore progettato per una sola persona abbia un’efficacia “ben minore quando il mezzo sia appesantito per effetto del maggior peso determinato dalla presenza di un passeggero a bordo” il Collegio, che condivide questa massima, prende in consideraziona anche altri termini specifici della vicenda ed, infatti “il sinistro non è stato determinato dall’impatto contro un ostacolo fisso, bensì dall’urto del motociclo contro un veicolo che aveva effettuato un’improvvisa e scorretta manovra; di talché la presenza di due persone sul mezzo omologato per una persona ben può avere avuto efficacia causale rilevante ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., peraltro individuata dal giudice di merito nella misura del 20 per cento, stante l’evidente minore efficacia del sistema frenante. Da tanto consegue che la lamentata violazione di legge non sussiste, così come non è configurabile un vizio di motivazione, perché il ragionamento reso dalla sentenza impugnata, assunto nella sua globalità, da ben ragione del motivo per cui si sia attribuita una valenza largamente prevalente, ma tuttavia non esclusiva, alla colpa del conducente della vettura.”
Si legge in sentenza : il diritto del trasportato all’integrale risarcimento del danno costituisce una pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, le sentenze 31 marzo 2008, n. 8292, e 20 ottobre 2014, n. 22228), a condizione che questi non sia anche proprietario del mezzo (in questo senso va rettamente intesa la sentenza 25 novembre 2008, n. 28062, citata dalla Corte d’appello). È necessario, però, che tale risarcimento sia richiesto utilizzando come causa petendi la posizione di trasportato; e ciò sia che venga fatto valere il proprio diritto al risarcimento dei danni nei confronti del solo conducente del mezzo sul quale la vittima viaggiava, sia che venga fatto valere nei confronti del conducente del mezzo antagonista, sia, infine, nell’ipotesi in cui si agisca nei confronti di entrambi. In altri termini, il danneggiato deve indicare che, proprio in quanto trasportato, egli ha diritto all’integrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili.
Nel caso in esame, però, come la Corte d’appello ha posto in luce con sufficiente chiarezza, la domanda giudiziale non è stata posta in questi termini; e lo stesso ricorrente indica in ricorso che l’atto di appello aveva rassegnato le proprie conclusioni nel senso di riconoscere che “nessuna responsabilità è da ascrivere agli appellanti in riferimento al sinistro per cui è causa e, pertanto, nessun concorso di colpa è loro attribuibile”.
Articolo 2048 Codice Civile
Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte
Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto [1900, 2047 1, 2054].
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