Riparto di giurisdizione in tema di diritto d’asilo ex d.lgs. n. 286/1998
Il provvedimento che dispone il trasferimento dello straniero richiedente asilo, adottato dopo l'interpello dello Stato italiano a quello estero, che ha risposto positivamente (c.d. ripresa in carico) ha carattere discrezionale e la scelta se esaminare la domanda d'asilo in Italia o rimandare il ricorrente nel Paese estero dev'essere effettuata entro il termine perentorio di tre mesi dalla domanda d'asilo, cosicché deve ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo. Si ritiene, pertanto, ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm. che la causa vada rimessa al primo giudice per la trattazione e che, ai sensi del comma 3 del citato art. 105, le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza (Consiglio di Stato, sez. III, decisione 3 agosto 2015, n. 3825)