Riparto di giurisdizione in materia di contributi pubblici
Per la giurisprudenza maggioritaria (cfr., ex plurimis e da ultimo, Cass., Sez. un., ordinanza 25 gennaio 2013, n. 1776; Sez. un., 24 gennaio 2013, n. 1710; Sez. un., 7 gennaio 2013, n. 150; Sez. un., 26 gennaio 2011, n. 1775; Sez. un., 16 gennaio 2007, n. 757; Sez. un., 24 maggio 2006, n. 12215; Sez. un., 23 dicembre 2004, n. 23830; Cons. Stato, Ad. plen., 29 gennaio 2014, n. 6; Ad. plen., 29 luglio 2013, n. 13; nonché successivamente Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1971 e Sez. V, 21 giugno 2013, n. 3409) sussiste in materia la giurisdizione del giudice ordinario, quando vi sia stata una sovvenzione pubblica e si contesti un atto di decadenza. A maggior ragione, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste quando, come è avvenuto nella specie, l’Amministrazione ritenga di essere creditrice di una somma di denaro, in quanto erogata a chi non la doveva percepire.