Public enforcement: l’efficienza della Rete Europea della Concorrenza ed il caso EasyJet
Il rigetto per priorità dell’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro è da ricomprendersi nella nozione di “trattazione della causa” che conferisce la facoltà alla Commissione di respingere la successiva denuncia ex art. 13, par. 2 Reg. 1/2003, nell’ottica di una efficiente allocazione delle risorse all’interno della rete Europea della Concorrenza Il Tribunale è chiamato a verificare la legittimità del rigetto senza scendere nel merito, meramente vagliando la correttezza degli elementi di fatto, di diritto, errori manifesti di valutazione e l’assenza di uno sviamento di potere alla base della scelta discrezionale della Commissione.