Pubblicità degli Avvocati: il Tar Lazio, facendo propria la posizione assunta dalla AGCM, …
1. La nozione di “impresa”, alla quale occorre fare riferimento per l'applicazione della l. n. 287 /1990, è quella risultante dal diritto comunitario e si riferisce a tutti i soggetti che svolgono un'attività economica e, quindi, sono “attivi” in uno specifico mercato. Per questo sono ormai considerate “imprese”, ai fini specifici della tutela della libera concorrenza, anche gli esercenti le professioni intellettuali che offrono sul mercato, dietro corrispettivo, prestazioni suscettibili di valutazione economica.
2. Corollario obbligato di tale premessa è la qualificabilità, in termini di “associazioni di imprese”, degli Ordini professionali.
3. Ai fini dell’applicabilità dell’art. 101 TFUE all’Ordine professionale, quale “associazione di imprese”, non rileva neanche lo svolgimento, da parte dello stesso, di funzioni pubblicistiche e l’avere uno statuto di diritto pubblico, applicandosi tale norma “ad accordi tra imprese e a decisioni di associazioni di imprese”.
L’ambito giuridico, entro il quale ha luogo la conclusione di tali accordi e sono adottate dette decisioni nonché la definizione giuridica di questo ambito, dato dai vari ordinamenti giuridici nazionali, sono irrilevanti ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione e, in particolare, dell’art.101 TFUE
4. Con riferimento agli atti degli Ordini, poi, la giurisprudenza, comunitaria e nazionale, ha più volte rilevato come occorra, nell’individuazione delle “deliberazioni”, avere riguardo ad una valutazione sostanziale, cosicché non è tanto necessaria una particolare struttura collegiale del decisum, quanto l’idoneità dello stesso a produrre effetti nei confronti degli appartenenti all’Ordine professionale.
5. Infine, quanto agli effetti dell’intesa, la giurisprudenza ha evidenziato che sono vietate non solo le intese tramite le quali le imprese fissano i prezzi a livelli puntualmente determinati o stabiliscono esattamente prezzi minimi al di sotto dei quali esse si impegnano a non vendere, ma tutte le intese che mirino o abbiano per effetto di condizionare la libera determinazione individuale del prezzo e la sua naturale flessibilità, alterando la struttura del mercato e, quindi, la concorrenza.
6. Né potrebbe appellarsi ad una presunta distinzione tra concorrenza commerciale e concorrenza professionale, che trova una netta smentita nella giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha recentemente riaffermato – conformemente peraltro, ad una giurisprudenza consolidata – il principio secondo cui la nozione eurounitaria di impresa include anche l’esercente di una professione intellettuale, con la conseguenza che il relativo Ordine professionale può essere qualificato alla stregua di un’associazione di imprese ai sensi dell’art. 101 TFUE.
7. Dalla riconducibilità degli Ordini professionali alle “associazioni di imprese” consegue che le deliberazioni dagli stessi adottate sono, di massima, ascrivibili a quelle descritte dall’art. 2, co. 1, l. n. 287/1990..