Prolungare il colloquio familiare per i detenuti col 41 bis
Prolungare il colloquio familiare per i detenuti col 41 bis
Corte di Cassazione, sezione I Penale
Sentenza 12 dicembre 2014 – 22 gennaio 2015, n. 3115
Presidente Cortese – Relatore Cavallo
La Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato il caso di un detenuto, sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., che proponeva reclamo al Magistrato di sorveglianza di Cuneo avverso la disposizione impartita dalla direzione di quell’istituto che escludeva per i detenuti nei cui confronti era stata disposta la sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario, la possibilità di fruire, in sostituzione del colloquio mensile di un ora con i familiari, ove non espletato, di un colloquio prolungato sino a due ore, ex art. 37 comma 10, d.P.R. n. 230 del 2000, qualora i familiari siano residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l’istituto.
Nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza rigettava il reclamo poichè riteneva che non sussistevano quelle “eccezionali circostanze” che sole consentivano la possibilità per un detenuto sottoposto a regime differenziato di poter fruire di un colloquio “compensativo” di maggior durata.
L’ordinanza veniva quindi impugnata chiedendone l’annullamento.
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso presentato dal detenuto precisando che la Corte anche in altre decisioni aveva già osservato l’applicabilità del disposto normativo di cui all’art. 37 comma 10 d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. Pen.
Si legge in sentenza “premesso che l’art. 37 comma 10 d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 prevede – in via generale e per tutti i detenuti – due ipotesi di “ampliamento” della durata del colloquio, la prima correlata a “eccezionali circostanze” da valutarsi, dunque, caso per caso, la seconda correlata a due condizioni obiettive rappresentate dalla extraterritorialità del luogo di detenzione rispetto a quello di residenza dei congiunti, unita alla circostanza della mancata fruizione del colloquio nella “settimana precedente” e sempre che le esigenze e l’organizzazione dell’istituto lo consentano, va infatti qui ribadita la validità di quanto affermato da questa Corte nelle sue precedenti decisioni in argomento, nel senso che, è evidente che mentre la prima previsione (circostanze eccezionali) non può dirsi in alcun modo in contrasto con le previsioni normative caratterizzanti il regime differenziato (e risulta dunque sempre applicabile, ferma restando Sa valutazione della eccezionalità del caso) la seconda previsione va “adattata” alle caratteristiche ontologiche della detenzione “conformata” ai sensi dell’art. 41 bis ord. pen.. In particolare, ricorrendo tendenzialmente in modo stabile il presupposto della extraterritorialità (data l’allocazione dei detenuti sottoposti al regime del 41 bis), è evidente che l’interpretazione dei secondo presupposto (mancanza di colloquio nella settimana precedente) non può essere riferita a tale particolare «categoria» di detenuti, essendo per definizione assente il colloquio settimanale, sostituito da quello mensile. Detta parte della norma potrà dunque – secondo un criterio interpretativo logico-sistematico – trovare applicazione lì dove il detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord. pen. non abbia effettuato il previsto colloquio nel “mese” antecedente.
2. In conclusione, esclusa l’esistenza di un divieto assoluto, per i detenuti nei cui confronti sia stata disposta che la sospensione delle normali regole di trattamento, di fruire in alternativa al colloquio mensile di un’ora coi familiari, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Cuneo che procederà al nuovo esame dell’istanza di prolungamento del colloquio, uniformandosi ai principi sin qui esposti e verificando l’esistenza in concreto dei due presupposti indicati (extraterritorialità del luogo di detenzione rispetto a quello di residenza dei congiunti; mancata effettuazione del colloquio nel “mese” antecedente la richiesta).“
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