Obblighi dichiarativi ex art. 38 d.lgs. n. …
Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2015, n. 1006.
Presidente Severini; Estensore Burielli.
In ossequio al principio tempus regit actum, il comma 2-bis dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014, si applica solo alle procedure indette dopo la sua entrata in vigore; ed infatti, proprio l’innovazione testuale conferma implicitamente che la regolarizzazione ex post non è consentita per le mancanze, le incompletezze o le irregolarità essenziali delle dichiarazioni antecedenti alla modifica normativa.
Sicché, per le fattispecie anteriori alla novella dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, il dovere di soccorso istruttorio va circoscritto a irregolarità riferite a documenti ritualmente presentati in sede di gara e non a casi di vere e proprie omissioni.
Invero, l’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, nel porre a carico dei concorrenti oneri formali e procedimentali, oltre a salvaguardare la par condicio tra le imprese, mira a garantire l’efficienza dell’azione amministrativa e l’interesse pubblico alla sollecita definizione della procedura, attraverso una verifica immediata della sussistenza o meno dei requisiti.
E’da reputarsi mancante e, quindi, insuscettibile di dar luogo al cd. soccorso istruttorio, la dichiarazione resa dal legale rappresentante per conto di terzi allorché priva della specifica indicazione dei soggetti per cui è rilasciata; invero, la dichiarazione, comportando l’assunzione di responsabilità sul piano penale per falsità o mendacio, deve necessariamente recare l’individuazione della persona che si afferma indenne dai pregiudizi che possono impedire la partecipazione alla gara, restando altrimenti vana la comminatoria di responsabilità.