Non meritevolezza delle attenuanti generiche e adeguata motivazione
Non meritevolezza delle attenuanti generiche e adeguata motivazione
Corte di Cassazione, sezione III Penale
Sentenza 27 gennaio – 23 febbraio 2015, n. 7914
Presidente Teresi – Relatore Franco
La sentenza che si riporta al link in fondo all’articolo, tratta un interessante caso relativo alla richiesta e concessione delle attenuanti generiche in cui emerge che il giudice, nel valutare, deve esaminare tutte le circostanze rilevanti del caso specifico e darne un’adeguata motivazione nel caso in cui decida di non concederle.
In altre parole, il giudice non può dare per scontata la meritevolezza di dette attenuanti ma deve prendere in considerazione tutte le circostanze utili ai fini della decisione e motivare il proprio convincimento.
Nel caso di specie, uno dei motivi è stato ritenuto fondato in quanto “la sentenza di primo grado aveva infatti negato la concessione delle attenuanti generiche in applicazione del nuovo testo dell’art. 62 bis cod. pen. La difesa aveva proposto appello su questo punto, eccependo che la decisione del giudice di primo grado era erronea perché la nuova formulazione del terzo comma dell’art. 62 bis cp (che impedisce di prendere in considerazione la sola incensuratezza dell’imputato), entrata in vigore dopo il fatto per cui è processo, non era applicabile nellá specie. Aveva anche ricordato che la meritevolezza, o meno, delle generiche non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, l’imputato ficarne sotto ogni possibile profilo l’affermata insussistenza. Inoltre, sempre con l’atto di appello, la difesa aveva diffusamente evidenziato tutte le ragioni e gli specifici elementi che, a suo parere, imponevano la concessione delle attenuanti generiche“.
A questo specifico motivo di appello la corte d’appello sostanzialmente non ha risposto, omettendo di valutarlo e limitandosi alla generica frase di stile che «non si rinviene alcun motivo concreto che possa rendere l’imputato meritevole delle attenuanti generiche».
Ricordano i giudici che «la previsione di cui all’art. all’art. 62 bis, comma terzo, cod. pen. (introdotta dall’art. 1 lett. f-bis della legge n. 125 del 2008) – per la quale l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche – non è applicabile ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, trattandosi di disposizione aggravatrice del trattamento sanzionatorio»
Pertanto, continuano i giudici, “a fronte della specifica, dettagliata e motivata richiesta di concessione delle attenuanti generiche ribadita con l’atto di appello ed in mancanza di una norma che ne vietasse l’applicazione nella specie, la corte d’appello non poteva dare per scontata o presunta la non meritevolezza delle attenuanti generiche, ma doveva esaminare le circostanze che potevano essere rilevanti a tal fine e specialmente gli specifici elementi e ragioni indicate con l’atto di appello“.
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