Non ha diritto al risarcimento dei danni la società sportiva che non paga i propri dipendenti.
La quantificazione della sanzione (nella specie, comminatoria di 6 punti di penalizzazione sulla classifica del campionato di calcio 2011-2012) è oggetto di decisione prettamente discrezionale sindacabile, per regola di carattere generale, solo se manifestamente illogica. Ciò vale ancora di più per l'ordinamento sportivo in ragione della sua autonomia. Tale autonomia dell'ordinamento sportivo e la legittimità della normativa, che prevede la sanzione per violazione dell'obbligo di regolare retribuzione dei dipendenti calciatori e non, portano a disattendere la richiesta di remissione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, atteso che l'invocata libertà di impresa è un valore quanto meno pari – se non recessivo – a fronte del diritto di qualsiasi lavoratore di ogni ordine e grado ad essere retribuito per l'attività svolta. Inoltre, le disposizioni endofederali che sanzionano le irregolarità nel versamento delle retribuzioni hanno anche lo scopo di assicurare un regime di concorrenza leale tra tutti i sodalizi sportivi, per evitare che le somme risparmiate con il mancato pagamento degli stipendi possano essere utilizzate, ad esempio, per rafforzare la rosa dei giocatori a danno di altre società che hanno diligentemente rispettato il principio di sinallagmaticità del rapporto di lavoro, pagando le prestazioni ricevute dal lavoratore.