Nessun reato bucare il pallone ai bambini
Nessun reato bucare il pallone ai bambini
Suprema Corte di Cassazione Penale
Sentenza n. 1786/2017
Da ragazzi, quando si giocava al pallone nel cortile, c’era sempre un vicino che minacciava di bucare il pallone. Poi crescendo, spesso non ci sia accorge di essere diventati proprio come quel vicino antipatico che faceva strage di palloni. E’ la storia della gioventù italiana, dove basta un pallone e qualche amico per rendere felice un ragazzino.
Oggi l’argomento della sentenza si occupa proprio di questo. Della storica frase di un uomo che minacciava un gruppo di ragazzi che giocava al pallone nel cortile condominiale.
Infatti, stanco di ripetere continuamente di smetterla di giocare nel cortile, l’uomo smette di minacciare i bambini e con un coltello taglia il loro pallone.
La vicenda finisce in Tribunale dove l’uomo veniva prima condannato per stalking poichè il suo comportamento veniva dapprima qualificato come atto una persecutorio e, successivamente, in sede d’Appello, in violenza privata.
La questione, dunque, arriva infine innanzi alla Corte di Piazza Cavour, dove l’uomo lamentava che la sua condotta era un modo per a far rispettare il regolamento condominiale che prevedeva il divieto di giocare a pallone durante certi orari della giornata. L’uomo faceva notare poi che i ragazzini non avevano nessuna paura di lui poichè nonostante le continue lamentele questi non hanno mai smesso di giocare.
Si legge in sentenza a proposito dell’art. 610 c.p. che affinchè “attinga la soglia del penalmente rilevante, però, la violenza o la minaccia deve determinare una perdita o riduzione sensibile, da parte del soggetto passivo, della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria volontà“.
Pertanto, proseguono i giudici del Palazzaccio “non ogni forma di violenza o minaccia riconduce alla fattispecie dell’art. 610 c.p., ma solo quella idonea – in base alla circostanze concrete – a limitare la libertà di movimento della vittima o influenzare significativamente il processo di formazione della volontà, incidendo su interessi sensibili del coartato“.
Testo della sentenza
Corte di Cassazione, sez. V Penale
Sentenza 20 settembre 2016 – 16 gennaio 2017, n. 1786
Presidente Savani – Relatore Lignola
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 10 maggio 2012, il Tribunale di Salerno condannava P.M. alla pena di quattro mesi di reclusione per il delitto di atti persecutori, perché reiteratamente minacciava, aggrediva ed ingiuriava alcuni minorenni che facevano rumori nel cortile condominiale giocando con un pallone, intimando loro di non arrecare disturbo ed altresì tagliando con un coltello i palloni con i quali i bambini giocavano. La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione di primo grado riqualificava il fatto contestato come delitto di violenza privata, riducendo la pena a due mesi di reclusione; la Corte evidenziava che i bambini, impauriti per effetto del comportamento tenuto dall’imputato, spesso si vedevano costretti a rientrare in casa o scendevano nel cortile evitando di giocare con la palla.
2. Propone ricorso per cassazione personalmente imputato, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 606, lettera b) ed e), c.p.p., in relazione all’art. 610 c.p., poiché la condotta dell’imputato era in definitiva orientata a far rispettare il regolamento condominiale, il quale prevedeva il divieto di giocare a pallone durante certi orari della giornata e, comunque, i minori non avevano paura del ricorrente, tanto da continuare a scendere nel piazzale dello stabile e continuare a giocare.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606, lettera e), c.p.p., in relazione alla richiesta della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, pur richieste in sede di appello.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato. 1.1 Preso atto che non è in discussione lo sviluppo degli accadimenti, mette conto soffermare l’attenzione sulla idoneità della minaccia, o violenza, spiegata, nella specie, dall’imputato per la determinazione dell’evento contemplato dall’art. 610 c.p..
1.2 È noto che l’oggetto di tutela del reato in questione è dato dalla libertà individuale, intesa come possibilità di determinarsi spontaneamente, secondo motivi propri. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’obiettività giuridica del delitto di violenza privata consiste nella tutela della libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione (Sez. 5, n. 2283 del 11/11/2014 – dep. 16/01/2015, C, Rv. 26272701); perché attinga la soglia del penalmente rilevante, però, la violenza o la minaccia deve determinare una perdita o riduzione sensibile, da parte del soggetto passivo, della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria volontà (Sez. 5, n. 3562 del 09/12/2014. – dep. 26/01/2015, Lillia, Rv. 262848). Non ogni forma di violenza o minaccia, quindi, riconduce alla fattispecie dell’art. 610 c.p., ma solo quella idonea – in base alla circostanze concrete a limitare la libertà di movimento della vittima o influenzare significativamente il processo di formazione della volontà, incidendo su interessi sensibili del coartato. A tanto conduce sia il principio di offensività, sia l’esigenza di confinare nel “giuridicamente indifferente” i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, inidonei – pur tuttavia – a rappresentare un reale elemento di turbamento per il soggetto passivo.
1.3 Alla luce di tali criteri, deve escludersi nella fattispecie concreta la sussistenza del reato contestato, poiché la condotta del P. era motivata, secondo lo stesso capo di imputazione, dal rispetto delle regole condominiali e se anche temporaneamente faceva allontanare i minori, non impediva loro di riprendere i giochi che disturbavano la quiete del P. .
2. In conclusione, escluso il carattere offensivo della condotta incriminata, la impugnata sentenza va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
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