Morte della parte costituita in giudizio
Morte della parte costituita in giudizio
Corte di Cassazione, sezione II Civile
Sentenza 2 luglio 2014 – 8 gennaio 2015, n. 39
Presidente Oddo – Relatore Bianchini
La Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha trattato il caso di un Comune che ha proposto ricorso ai giudici di Piazza Cavour per la revocazione della sentenza n. 14442/2013 della Cassazione con la quale è stato dichiarato inammissibile un precedente ricorso in sede di legittimità, contro la sentenza n. 244/2006 della Corte di Appello di Trieste.
La questione di fondo riguardava la mancata notificazione di un atto del processo, notificato con raccomandata presso il domiciliatario della controparte deceduta nel corso del giudizio di primo grado.
Si legge nella sentenza “dopo la udienza pubblica in cui la presente causa è stata trattata è intervenuta la decisione n. 15295 delle Sezioni Unite, pubblicata il 4 luglio 2014 , con la quale , innovando un precedente e consolidato indirizzo interpretativo – al quale la parte ricorrente faceva riferimento- si è statuito che, “in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc.” IV -Il mutamento di giurisprudenza intervenuto dopo la udienza pubblica, concreta i giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite, essendo l’accoglimento del ricorso per revocazione privo di effetti sull’esito finale della lite, in quanto strumentale a nuovo esame del precedente ricorso in sede di legittimità“.
Per conoscere le motivazioni della Corte di Cassazione
Leggi il testo della sentenza
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