Misure cautelari e concreto pericolo di fuga
Misure cautelari e concreto pericolo di fuga
Corte di Cassazione III Sezione Penale
Sentenza 1 luglio 2015 – 4 febbraio 2016, n. 4635
Presidente Squassoni – Relatore Gentili
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 18 dicembre 2014, accogliendo parzialmente il ricorso del Pm avverso il provvedimento con il quale il Gip di Vercelli aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di G.P. e di V.A. , indagati nell’ambito di una inchiesta nella quale era loro provvisoriamente contestata una serie di reati fra i quali la associazione per delinquere finalizzata alla commissione, fra l’altro, di frodi fiscali, mentre ha rigettato il ricorso per ciò che atteneva alla G. , ha accolto riguardo alla posizione del V. , disponendo nei suoi confronti la misura della custodia in carcere, sospesa sino alla definitività del provvedimento.
In particolare per quanto riguarda detta posizione il Tribunale, ricostruita la condotta dell’indagato e rilevata la sua posizione di effettivo dominus della intera vicenda, ha ritenuto che a carico dello stesso emergessero diversi elementi idonei a costituire indizi gravi della sua colpevolezza quanto a numerosi dei reati a lui provvisoriamente contestati, la cui elencazione è dettagliatamente contenuta nel dispositivo della ordinanza emessa dal Tribunale subalpino, e per i quali si ritiene che possa essere irrogata, all’esito del giudizio, data la loro gravità e la loro durata nel tempo e la assenza di segni di resipiscenza, una pena detentiva in misura non inferiore ai tre anni di reclusione.
Riguardo alle esigenze cautelari esse sono ritenute sussistere da parte del Tribunale sia quanto al pericolo della reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procede, pericolo reso concreto dalla pluralità delle condotte poste in essere e dalla specifica capacità a delinquere da lui dimostrata nella realizzazione dei reati per i quali si indaga, sia quanto al pericolo di fuga, ritenuto concreto in ragione del fatto che il V. risulta essere irreperibile presso la sua residenza anagrafica nonché ai suoi recapiti telefonici ed egli stesso ha confermato il fatto che per lo più vive in Romania, ove sarebbe istituita una sede secondaria di una delle società da lui gestite; tutto ciò, ad avviso del Tribunale sarebbe indice del fatto che egli gode di appoggi e di strutture all’estero che potrebbero aiutarlo nel tentativo di darsi alla fuga e di sottrarsi alle ricerche dell’autorità italiana.
Ha proposto ricorso per cassazione il V. , affidandolo a due motivi con i quali contesta, in sostanza, la motivazione della ordinanza impugnata in relazione alla sussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte criminose e in ragione del pericolo di fuga.
Considerato in diritto
Il ricorso, risultato solo parzialmente fondato, va accolto per quanto di ragione.
Infatti, mentre il primo dei motivi di impugnazione proposto dal V. è infondato, deve, viceversa, affermarsi la fondatezza delle ragioni di impugnazione aventi ad oggetto la motivazione riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lettera b), cod. proc. pen., sicché la ordinanza impugnata deve essere, sul punto, annullata.
Con riferimento al primo motivo di censura formulato dal V. – col quale si lamenta che la ordinanza emessa del Tribunale di Torino sia caratterizzata da motivazione apparente in ordine al pericolo di reiterazione di reati della medesima specie di quelli per cui si indaga, pericolo che, secondo il ricorrente, non emergerebbe da alcuna risultanza obbiettiva, tenuto anche conto del fatto che i precedenti gravanti sul ricorrente sono assai risalenti nel tempo e la stessa condotta per cui si indaga sarebbe cessata a far data dal 2012 – rileva il Collegio che effettivamente nello svolgimento della sua attività di interpretazione normativa questa Corte ha avuto in più occasione modo di chiarire che, ai fini del riscontro della sussistenza della esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen., connessa, come sul correntemente dirsi, al pericolo di reiterazione della condotta, allorché i fatti sintomatici del ricordato pericolo, desumibili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto ovvero dalla personalità del destinatario della misura, siano riferiti ad un epoca non recente, il giudice è tenuto ad un obbligo di motivazione particolarmente intenso; ciò in quanto lo scarto temporale fra la adozione della misura (o, meglio, la richiesta della misura da parte del Pm) e la commissione dei fatti per cui si indaga si pone logicamente quale fattore tendenzialmente dissonante rispetto alla attualità del pericolo (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 8 giugno 2015, n. 24478; idem Sezione VI penale, 7 luglio 2009, n. 27865).
A tale proposito è bene evidenziare come il requisito della attualità del pericolo, peraltro già da tempo tenuto in considerazione nella analisi giurisprudenziale della normativa, abbia di recente trovato una sua formale legittimazione testuale a seguito della novellazione operata sul testo dell’art. 274, lettera c), cod. proc. pen. per effetto della entrata in vigore della legge n. 47 del 2015; siffatta novella, introducendo una norma processuale per la quale vige il principio del tempus regit actum, è indubbio che sia applicabile anche alla presente fattispecie, essendo entrata in vigore a decorrere dallo scorso 8 maggio 2015, cioè anteriormente alla adozione della ordinanza ora impugnata.
Peraltro va osservato che il principio della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione delle condotte per essere correttamente declinato non può non essere valutato se non tenendo anche nella debita considerazione la natura della imputazione provvisoriamente contestata all’indagato; in particolare non può trascurasi il fatto che, laddove, come nella specie, sia allo stesso contestato un reato associativo, il quale presupponendo la esistenza di una particolare strutturazione, sia personale che materiale, delle componenti del reato, conserva la sua flagranza fin tanto che siffatta strutturazione sia ancora ravvisabile, il mero fattore cronologico fra il compimento dei reati fine ed il momento in cui la esigenza cautelare viene rilevata non appare di per sé decisivo ai fini della individuazione del requisito della attualità; essendo evidente che esso va rapportato non tanto alla esecuzione della serie dei delitti che caratterizzano il generico programma criminoso ed al momento in cui essi si sono in ipotesi verificati, quanto alla sussistenza stabile ed articolata della struttura a tal fine predisposta, essendo questi, secondo il loro più o meno spiccato atteggiarsi, elementi, in quanto tendenzialmente dotati di una loro continuità nel tempo, già autonomamente sintomatici della perdurante attualità del rischio di realizzazione del programma criminoso.
Nel caso in esame il Tribunale di Torino, ha segnalato, onde evidenziare la perdurante esistenza del pericolo di reiterazione dei reati, il fatto che il V. avesse dimostrato una particolare spregiudicatezza e capacità nella sua condotta, costituendo complesse strutture societarie che egli provvedeva a gestire, attraverso l’interposizione di diverse persone che egli era riuscito reclutare e piegare ai propri interessi, reperendo indebitamente risorse finanziarie tramite articolate illecite operazioni fiscali per il valore di alcuni milioni di Euro.
In tale condizione la manifestata capacità del V. di ricorrere sistematicamente all’illecito e la sua callidità nell’apprestare complesse organizzazioni a ciò finalizzate, fanno ritenere, unitamente alla sua storia personale, già caratterizzata da precedenti condanne per reati aventi la stessa indole di quelli per cui ora si indaga, che questa sia stata da tempo e sia la sua principale attività, legittimando, pertanto, pienamente corretto ed adeguatamente motivato è il giudizio di attualità sul pericolo di reiterazione delle condotte criminose formulato dal Tribunale di Torino.
Viceversa è fondato il secondo motivo di impugnazione avente ad oggetto il vizio di motivazione della ordinanza impugnata in merito alla sussistenza della esigenza cautelare di cui alla lettera b) dell’art. 274 cod. proc. pen., cioè il pericolo di fuga.
Il Tribunale subalpino ha, infatti, argomentato la esistenza della detta esigenza esclusivamente in relazione al fatto che il V. , pur avendo mantenuto la propria residenza anagrafica a Vercelli, viva prevalentemente in Romania, ove sarebbe stata istituita la sede secondaria di una delle società da lui utilizzate per la commissione di talune delle frodi fiscali contestategli; da ciò il giudice del riesame deduce il fatto che egli possa ivi contare su appoggi e strutture che potrebbero sostenerlo nel tentativo di darsi alla fuga e di sottrarsi alle ricerche delle autorità.
Siffatta motivazione è del tutto inadeguata a giustificare la adozione della disposta misura cautelare.
Al riguardo, infatti, la Corte ha in più circostanze chiarito che la valutazione concernente il pericolo di fuga, quale esigenza cautelare legittimante la adozione di idonee misura volte a contrastarlo, deve fondarsi su elementi che evidenzino la concretezza di tale pericolo, i quali, sebbene non richiedano la presenza di segni di un’attività già in atto, richiede, comunque la sussistenza di elementi indicativi della volontà dell’indagato di sottrarsi alla giustizia, non essendo a tale fine sufficiente la considerazione delle particolari condizioni soggettive in cui, in via di fatto, venga a trovarsi l’indagato; in tal senso, ad esempio, è stata esclusa la loro sussistenza sulla base del semplice dato di fatto che il soggetto indagato avesse, per la professione esercitata, agevoli e plurimi contatti con l’estero (Corte di cassazione, Sezione, IV penale, 16 maggio 2012); analogamente si è espressa questa Corte, per ciò che attiene in senso più specifico alla insufficienza dimostrativa, ai fini della sussistenza della predetta esigenza cautelare, del fatto che l’indagato abbia oltreconfine la disponibilità di mezzi e di strutture, osservando che siffatti elementi non costituiscono di per sé fattori sintomatici per affermare la esistenza del pericolo concreto ed attuale di fuga (Corte di cassazione, Sezione, V penale, 29 novembre 2011, n. 44132).
Né è a tal fine sufficiente la mera residenza all’estero dell’indagato, ove questa non si accompagni, date le sue concrete modalità, ad altri elementi volti a corroborare l’affermazione che essa sia finalizzata al sottrarsi alla giurisdizione nazionale (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 28 luglio 1998, n. 2422), quali, in via esemplificativa e non esaustiva, la collocazione temporale di tale migrazione, la esistenza o meno di un apprezzabile motivo per siffatta permanenza all’estero (Corte di cassazione, Sezione VI, 4 marzo 1998, n. 256), ovvero ancora le espressione di ripetute manifestazioni di sfiducia nei confronti del sistema giudiziario nazionale, il trasferimento verso uno Stato che non coltivi rapporti di collaborazione giudiziaria con quello italiano o la pretestuosità delle giustificazioni accampate onde non aderire agli inviti a fare rientro in sul territorio dello Stato (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 10 marzo 1995, n. 426).
Nel caso in esame il Tribunale di Torino ha esclusivamente valorizzato, in maniera chiaramente insufficiente, il fatto che il V. abbia degli interessi commerciali e professionali in Romania – Itato, peraltro, appartenente alla Unione Europea e, pertanto, legato all’Italia da stetti vincoli anche sul piano della cooperazione giudiziario – che lo hanno portato a vivere prevalentemente lì (senza, d’altra parte, chiarire a quando tali interessi risalgano, cosa che sarebbe stata, invece, di significativa rilevanza onde verificare la reale finalità di tale sua permanenza all’estero); come dianzi evidenziato tale circostanza non è di per sé idonea a configurare l’ipotesi di pericolo di fuga, così come individuato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.
La ordinanza impugnata deve essere, in conclusione, annullata limitatamente alla affermata sussistenza della esigenza cautelare di cui all’art. 274, lettera b), cod. proc. pen. e rinviata al Tribunale di Torino che, in diversa composizione personale, provvedere nuovamente all’esame, rispettoso dei principi dianzi illustrati al riguardo, dell’appello proposto dal Pm avverso la ordinanza del Gip di Vercelli del 17 luglio 2014.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente al pericolo di fuga, con rinvio al Tribunale di Torino. Rigetta il ricorso nel resto.
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