Mancata citazione testi e dichiarazione di decadenza
Mancata citazione testi e dichiarazione di decadenza
Corte di Cassazione sezione VI Penale
Sentenza 7 – 19 gennaio 2015, n. 2324
Presidente Conti – Relatore Citterio
La Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato il caso di due imputati entrambi condannati in primo e secondo grado per il reato continuato ex artt. 336 e 337 cod. pen. e 4 legge 110/1975 e, uno di dei due anche per i reati di cui agli artt. 56, 582, 583, 61 n. 2 cod. pen.
Questa sentenza è particolarmente interessante perchè nel corso del procedimento veniva fissato un calendario d’udienze, fissando anche i giorni in cui ascoltare le dichiarazioni dei tedti del p.m. e quelli della difesa, ma che non veniva rispettato.
Più nello specifico non venivano citati i testi della parte pubblica all’udienza inizialmente fissata ma il Tribunale disponeva rinviando all’udienza successiva (originariamente fissata per sentire i testimoni della difesa) per esaurire l’istruttoria e per la discussione.
Si legge in sentenza, “Il richiamo specifico preciso e insuscettibile di perplessità alcuna alla conclusione dell’istruttoria e alla discussione rende palese l’inconsistenza della tesi difensiva sulle ragioni della mancata citazione dei propri testi per quell’udienza, efficacemente argomentata dal Tribunale nella propria ordinanza. Oltretutto, poiché il Tribunale indicava la specifica volontà di sentire i testi, chiudere l’istruttoria dibattimentale e procedere alla discussione in unico contesto dell’udienza successiva (già fissata nel calendario preliminare per l’esame dei testi della difesa), ove la medesima difesa avesse avuto alcun dubbio in proposito avrebbe dovuto subito eccepire la illegittimità (ove esistente) della revoca dell’ammissione dei propri testi“.
Per la Corte dunque, è pertanto corretta “la revoca dei testi della difesa per la loro omessa citazione in udienza programmata per il loro esame“.
La corte osserva inoltre che ” il potere organizzativo della gestione delle udienze, quando la complessità del processo renda già dal suo inizio prevedibile l’impossibilità di concluderne la trattazione in giornata, non solo trova specifica fonte normativa negli artt. 468.2, 495 e 496 cod.proc.pen. ma risulta, sul piano sistematico, del tutto coerente sia al principio costituzionale della ragionevole durata del processo sia alle caratteristiche strutturali essenziali del processo di merito di primo grado • (oralità ed immediatezza dell’assunzione delle prove), che sarebbero del tutto vanificate se la concreta gestione di tale assunzione venisse lasciata al sostanziale ed insindacabile arbitrio delle parti del processo. Né l’attribuire conseguenze specifiche, e sistematicamente coerenti, all’omessa citazione per un’udienza tempestivamente indicata e concordata dei testi introdotti dalla parte potrebbe configurare alcuna incompatibilità con esigenze di tutela riconducibili ai principi del processo giusto (ex art. Ili Cost.) o equo (art. 6 Cedu)“.
Per conoscere le motivazioni della decisione
Leggi il testo della sentenza
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