Mancata adozione del decreto d’esproprio nei termini di legge: in mancanza di altro titolo …
Per effetto dell'introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell'istituto della c.d. acquisizione sanante, disciplinato ora (dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 43, d.P.R. n. 327 del 2001) dall'art. 42 bis, d.P.R. n. 327 del 2001 (introdotto dall'art. 34 comma 1, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011 n. 111) deve ritenersi definitivamente superato l'istituto di elaborazione pretoria della c.d. occupazione appropriativa (o accessione invertita), secondo la quale la realizzazione di un'opera pubblica con la conseguente irreversibile trasformazione dell'area (illegittimamente) utilizzata comportava la perdita del diritto di proprietà da parte del'intestatario del bene e il conseguente acquisto (a titolo originario) del medesimo da parte della P.A. procedente. Nel superamento del precedente approdo giurisprudenziale un ruolo fondamentale hanno avuto anche la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e soprattutto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo la quale, indipendentemente dalla natura dell'occupazione (appropriativa o usurpativa), un comportamento contra legem (illegittimo o addirittura illecito) non può costituire il presupposto per l'acquisto di un diritto e la realizzazione dell'opera pubblica non costituisce impedimento alla restituzione dell'area illegittimamente occupata.