Locazione e favoreggiamento della prostituzione
Locazione e favoreggiamento della prostituzione
Corte di Cassazione III Sezione Penale
Sentenza 7 ottobre – 18 novembre 2014, n. 47387
Presidente Teresi – Relatore Graziosi
La Cassazione ha esaminato un ricorso presentato avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello dell’Aquila che condannava l’imputato alla pena di 4 anni di reclusione e 10 mila euro di multa per aver affittato degli immobili utilizzati per esercitare il meretricio.
La difesa denunciava la violazione degli articoli 43 c.p., 3 e 8 I. 75/1958 e vizio motivazionale in particolare faceva presente che la sentenza impugnata si sarebbe fondata sulla consapevolezza dell’imputato di cosa veniva “esercitato” negli immobili dati in affitto, cosa, per la difesa, non provata o comunque non sufficiente ad integrare il reato di favoreggiamento della prostituzione.
Per la Corte il ricorso è comunque infondato poichè, osservano gli ermellini “l’unico motivo si fonda sulla ormai consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte – l’ultima pronuncia massimata contraria è ormai tutt’altro che recente (Cass. sez. III, 23 maggio 2007 n. 35373, che ritiene favoreggiamento la mera messa a disposizione della prostituta, anche a titolo di locazione, di un appartamento perché ciò procura favorevoli condizioni per la pratica dei meretricio) – per cui concedere in locazione un appartamento a prezzo di mercato a una prostituta, pur nella consapevolezza che questa lo utilizzerà per il meretricio, non giunge ad integrare il reato di favoreggiamento della prostituzione (così, nettamente, Cass. sez. III, 20 marzo 2013 n. 28754: “Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la cessione in locazione, a prezzo di mercato, di un appartamento ad una prostituta, anche se il locatore sia consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione in via del tutto autonoma e per proprio conto, atteso che la stipulazione del contratto non rappresenta un effettivo ausilio per il meretricio”), in difetto di un quid pluris che agevoli specificamente la prostituzione stessa (da ultimo in questo senso Cass. sez. III, 4 febbraio 2014 n. 7338 – che in un caso di sublocazione afferma che la mera stipula del contratto di per sè non integra la fattispecie criminosa, in quanto l’atto negoziale, in assenza di altre prestazioni accessorie, come ad esempio l’esecuzione di inserzioni pubblicitarie, la fornitura di profilattici o la ricezione dei clienti, riguarda la persona e le sue esigenze abitative, e non costituisce diretto ausilio all’attività di prostituzione – e Cass. sez. III, 19 febbraio 2013 n. 33160 – per cui “non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la cessione in locazione, a prezzo di mercato, di un appartamento ad una prostituta anche se il locatore sia consapevole che la conduttrice vi eserciterà la prostituzione a meno che, oltre al godimento dell’immobile, vengano fornite prestazioni accessorie che esulino dalla stipulazione del contratto ed in concreto agevolino il meretricio (come nel caso di esecuzione di inserzioni pubblicitarie, fornitura di profilattici, ricezione di clienti o altro)“
Leggi il testo della sentenza
Sul punto leggi anche : Legge Merlin n. 75/1958
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