Lo status di agente di P.S. è mera prerogativa accessoria ed eventuale rispetto alle funzioni …
Consiglio di Stato, Sez. III, 11 marzo 2015, n. 1270
Presidente Romeo; Estensore D’Alessio
Ai sensi della legge quadro sull’ordinamento della Polizia municipale 7 marzo 1986 n. 65 e del d.m. 4 marzo 1987 n. 145, recante norme sull’armamento degli appartenenti alla Polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di Pubblica sicurezza, lo status di agente di Pubblica sicurezza costituisce una prerogativa accessoria ed eventuale rispetto alle funzioni di servizio dell’agente di Polizia municipale, ma l’attribuzione a lui della qualifica di agente di Pubblica sicurezza non implica automaticamente anche il rilascio allo stesso del porto d’armi, che può non essere a lui affidato per scelta di carattere generale del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 5, cit. l. n. 65 del 1986, o inibito con provvedimento prefettizio; peraltro egli può continuare ad esercitare le funzioni di agente di Pubblica sicurezza anche se privo del porto d’armi, come si evince dal cit. art. 5, comma 5, l. n. 65 del 1986 che consente ai Comuni di scegliere se affidare o non, ed entro quali limiti ed a quali condizioni, anche il porto d’armi agli appartenenti alla Polizia municipale, ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza.