L'azione avverso il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.
E’ stato, in particolare, chiarito che il rimedio in questione risulta limitato alle sole ipotesi di inerzia serbata dall’amministrazione su istanze intese ad ottenere l’adozione di un provvedimento amministrativo ad emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale, ed incidente, quindi, su posizioni di interesse legittimo, e restando, perciò, escluso, dal suo ambito applicativo, il silenzio afferente a pretese fondate sull’esercizio di diritti soggettivi (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 26 settembre 2013, n. 4793).
Un ulteriore corollario del principio appena affermato è, poi, costituito dall’inammissibilità del rimedio in questione per ottenere l’adempimento di obblighi convenzionali o, addirittura, come nella presente fattispecie, la stipula di accordi contrattuali (Cons. St., sez. IV, 10 marzo 2014, n.1087), che esulano, in quanto tali, dal perimetro dall’attività provvedimentale amministrativa, entro la quale resta confinato l’ambito di operatività del ricorso contro il silenzio.
Quand’anche, tuttavia, si intendesse esaminare il merito della pretesa sostanziale l’art.31, comma 3, c.p.a. consente al giudice di pronunciarsi anche sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, nell’ambito del rito speciale del silenzio, nelle sole ipotesi in cui l’azione amministrativa in relazione alla quale è stata denunciata l’inerzia dell’amministrazione si connoti come vincolata e priva di qualsivoglia residuo margine di discrezionalità