L’accesso ai documenti amministrativi tra diritto di cronaca, libertà di informare e …
Diritto di accesso – Libertà di cronaca – Libertà di informarsi per informare – Accesso civico – Accesso civico potenziato – Canone di proporzionalità – Canone di ragionevolezza – Silenzio diniego – Posizione legittimante del richiedente – Trasparenza – Società dell’informazione
Il diritto d’accesso agli atti amministrativi, come disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., non è connotato da caratteri di assolutezza e soggiace, oltre che ai limiti di cui all’art. 24 della legge n. 241/1990, alla rigorosa disamina della posizione legittimante del richiedente, il quale deve dimostrare un proprio e personale interesse (non di terzi, non della collettività indifferenziata) a conoscere gli atti e i documenti richiesti.
Il diritto di cronaca è presupposto fattuale del diritto ad esser informati ma non è di per sé solo la posizione che legittima l’appellante all’accesso invocato ai sensi della legge n. 241/1990. Pertanto, se un giornalista finanziario intende svolgere una indagine sui derivati e dunque ha la necessità di acquisire documenti da parte della P.A., tenuto conto anche di una inchiesta parlamentare in corso, fermo restando il diritto di cronaca ex art. 21 Cost., il riferimento normativo da invocare non è la disciplina contenuta nella legge n. 241/1990.