La violazione del Protocollo di Legalità non conferisce il diritto alla risoluzione automatica …
Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza 16 settembre 2014, n. 4089
Presidente Giaccardi; Estensore Greco
In una gara di appalto, nel caso in cui le imprese partecipanti abbiano sottoscritto un protocollo di legalità, è discutibile che la violazione della dichiarazione d’impegno resa ai sensi dello stesso protocollo di legalità di dichiarare tutte le vicende inerenti l’appalto (ammesso che una tale violazione sia ravvisabile non solo nella omessa denuncia o segnalazione di condotte illecite altrui delle quali il concorrente avesse avuto a conoscenza, ma anche nel caso di mancata “autodenuncia” di reati commessi dallo stesso concorrente), oltre a legittimare l’esercizio da parte della stazione appaltante della facoltà di risoluzione del contratto di appalto – espressamente ricondotta dalla clausola citata all’art. 1456 c.c. – si riverberi anche sulla legittimità della retrostante procedura di gara (per giunta concretando un vizio idoneo a inficiare la sola ammissione del concorrente interessato, e non l’intera procedura selettiva).