La tutela risarcitoria e l’annullamento di un provvedimento amministrativo per difetto di …
Nel caso di annullamento in s.g. di un provvedimento amministrativo per difetto di motivazione, non può essere accolta la domanda risarcitoria, atteso che l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione conduce soltanto al riesame dell’atto medesimo, senza alcun accertamento circa la spettanza, con valutazione ora per allora, del bene della vita richiesto dal ricorrente. Opinando diversamente, la pronuncia giudiziale sarebbe in contrasto con il disposto dell’art. 34, comma 2, c.p.a., che – in omaggio al principio di separazione dei poteri – stabilisce che “In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.