La tutela della salute pubblica limita la concorrenza nella vendita di tabacchi.
La disciplina generale e di dettaglio per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, è pienamente conforme ai principi formulati con fonte primaria che impongono il rilascio o il rinnovo di nuove rivendite solo in presenza di determinati requisiti di distanza e solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona e fa comunque salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, fermo restando che alla salute pubblica, espressamente richiamata dall'art. 24, comma 42, lett. a) d.l. n. 98 del 2011, non può essere disconosciuta la dignità di esigenza imperativa di interesse generale.
Al riguardo, come questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare, la disciplina di settore individua quale esigenza da soddisfare (o comunque da tenere presente, per contemperarla con quella relativa alla "apertura del mercato" della vendita dei tabacchi) l'esigenza della tutela della salute da una "sovraofferta" di prodotti da fumo.