La tutela dei fattori produttivi di origine comunitaria è idonea a limitare la concorrenza se …
L’art. 234 del d.lgs. n. 163/2006 – che traspone la disciplina prevista dall’art. 58 della Direttiva 17/2004/CE, relativa agli appalti nei cd. “settori speciali”, come quello in oggetto – in base al disposto del comma 2 (riferito esclusivamente agli appalti di forniture), consente alle Stazioni Appaltanti di respingere qualsiasi offerta, senza distinzione alcuna in ordine alla provenienza della medesima, qualora la parte dei prodotti originari di Paesi Terzi superi il 50% dei prodotti che compongono l’offerta. Pertanto, la natura di impresa comunitaria rivestita dall’appellante non la rende affatto esente dall’applicazione del richiamato art. 234 del codice dei contratti pubblici, trattandosi di merce interamente prodotta in Repubblica Popolare Cinese, a prescindere, dunque, dalla qualificazione soggettiva, quale impresa comunitaria o meno, dell’offerente.
A sostegno della legittimità di tale scelta normativa, il Collegio rileva come la stessa sia orientata alla salvaguardia dei fattori produttivi comunitari. La norma assume, infatti, una funzione di tutela della produzione comunitaria e, in primo luogo, a difesa dell’occupazione nell’UE che può subire compromissioni per effetto dei meccanismi della cd. globalizzazione dell’economia; essa è, dunque, posta a protezione di valori fondamentali, quali la tutela dei lavoratori europei e dei loro standard di occupazione, sicurezza e retribuzione che, se violati, con conseguente maggiore convenienza dei prodotti aventi costi di produzione inferiore (che in genere connotano quelli provenienti da Paesi non comunitari), costituiscono forme di concorrenza sleale che, in quanto lesive dei valori fondamentali della persona, sono inammissibili nel nostro sistema europeo.