La sospensione della gara non rileva sul termine di impugnazione della delibera di esclusione.
L'esclusione da una procedura di gara determina, in capo al concorrente pretermesso, un arresto procedimentale immediatamente lesivo ed impugnabile e l’informativa di cui all’art. 243-bis del cd. “Codice Appalti” non introduce alcun procedimento sospensivo, poiché, per espressa previsione normativa, tale informativa “non impedisce l’ulteriore corso del procedimento di gara, né il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall’articolo 11, comma 10, né il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.