La rideterminazione del quantum della sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità Garante …
“Indipendentemente quindi dall'attribuzione, al giudice amministrativo, in base a quanto dispone l'art. 134, comma 1, lett. c) del c. p. a. , di giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi a oggetto provvedimenti dell'AGCM di applicazione di sanzioni pecuniarie, il che consente al Tar Lazio e al Consiglio di Stato non solo di annullare gli atti impugnati in tutto o in parte, ma anche di modificare, sulla base di una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie con essi comminate, alla stregua delle considerazioni su esposte l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicata a [●] va diminuito da 250mila a 200mila Euro, con conseguente ricalcolo proporzionale in diminuzione della sanzione pecuniaria da irrogare alla ricorrente in primo grado.”