La revoca del bando di gara non sempre è fonte di responsabilità precontrattuale
È inaccoglibile la domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione, se la stazione appaltante ha revocato il bando di gara perché la situazione economica dell’ente appaltante era diventata precaria: se la revoca è giustificata dalla necessità del risparmio di spesa e dalle mutate condizioni delle risorse finanziarie disponibili, il danno non può considerarsi ingiusto ai sensi dell’art. 2043 c.c.