La ratio del divieto di collegamento di cui all’art. 38, comma 1, lett. …
Tar Lazio, Sez. II-ter, 5 maggio 2015, n. 6408
Presidente Rotondo; Estensore Maddalena
Non è consentita l'esclusione automatica delle imprese che concorrono al medesimo affidamento essendo la stazione appaltante tenuta a verificare, caso per caso, la sussistenza in concreto di un condizionamento di un'impresa su un'altra nella formulazione dell'offerta, attivando, a tal fine, un apposito subprocedimento di verifica in contraddittorio con le concorrenti interessate.
La ratio cui l’art. 38 m-quater si ispira è quella di garantire una leale ed effettiva competizione tra i concorrenti attraverso la previsione di un limite alla partecipazione nei confronti di quelle imprese le cui offerte si rivelino in concreto espressione di un unico centro decisionale, e quindi, come tali, idonee a condizionare il confronto concorrenziale, tale da arrecare un effettivo vulnus alla correttezza della competizione.
Non assume rilievo la riconducibilità ad un unico centro decisionale delle offerte presentate da imprese collegate o controllate o in una relazione di mero fatto qualora queste partecipino a gare distinte, essendo in tal caso irrilevante, ai fini del rispetto delle regole che presiedono alle gare pubbliche, l'eventuale imputabilità delle offerte ad un medesimo centro decisionale e del condizionamento che la stessa presuppone.
Una gara di appalto suddivisa in diversi lotti, qualora sia richiesta la presentazione di tante e distinte cauzioni quanti sono i lotti cui si intende partecipare; la necessità di dimostrare di possedere una struttura adeguata all’espletamento del servizio per tutti i lotti di cui si presenta l’offerta; la necessità di possedere requisiti oggettivi di capacità economica e finanziaria parametrati al valore finanziario di ciascun lotto; la necessità di presentare distinte offerte tecniche per ciascun lotto; l’attribuzione di un distinto Codice identificativo di gara (CIG) per ciascun lotto; la formazione di distinte graduatorie per ogni lotto nonché la stipula di diversi contratti per ciascun lotto, non può essere considerata come una “medesima procedura di gara” ma come singole procedure tra loro autonome e distinte in cui non è rilevante l’eventuale collegamento tra le imprese partecipanti.