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La qualificazione in termini di illecito permanente della condotta sanzionata non è condivisa dal Collegio, perché presuppone una nozione elaborata dall’antica teorica c.d. bifasica che, sebbene in passato abbia avuto anche autorevoli riscontri nell’ambito della dottrina penalistica, non è più attuale ed è oggi sicuramente abbandonata dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti.
Del tutto diversa è invece l’ipotesi dell’illecito istantaneo a evento permanente, nel quale non si ha il protrarsi dell’evento dovuto alla persistente condotta del soggetto agente, ma ciò che perdura nel tempo sono solo le conseguenze dannose del reato.
La condotta sanzionata, consistente nell’introduzione, in sede di codice deontologico e di successive linee guida, di misure volte a regolamentare l’utilizzo dello strumento pubblicitario, è una condotta istantanea in cui l’illecito si perfeziona e consuma con l’introduzione della regola illegittima, foriera semmai di effetti perduranti per tutto il tempo di vigenza della norma.
Ma non vi è dubbio che, una volta introdotta la norma deontologica, la sua perdurante vigenza non è più la conseguenza di una condotta attiva, a sua volta perdurante nel tempo, della Federazione: l’effetto restrittivo della norma deontologico si produce autonomamente e non è alimentato o sostenuto sotto il profilo causale dalla condotta del soggetto autore della norma. Ne deriva che l’illecito si è consumato istantaneamente nel momento in cui le misure regolatorie sono state introdotte.
Anche ad assumere come data di consumazione dell’illecito, l’ultima delle circolari interpretative (risalente al maggio 2009), l’illecito risulta, comunque, essersi prescritto anteriormente all’adozione del provvedimento impugnato avvenuta in data 4 settembre 2014, ove per la prima volta si sollecita il pagamento della sanzione nella stessa sede quantificato.
Va ricordato, peraltro, che in tema di sanzioni amministrative, poichè l'art. 28, comma 2, l. 24 novembre 1981 n. 689 rinvia alle norme del codice civile per ciò che concerne l'interruzione della prescrizione, deve riconoscersi l'idoneità ad interrompere il decorso del relativo termine al provvedimento d'irrogazione della sanzione pecuniaria e d'intimazione del pagamento della relativa somma, solo se ed al momento in cui esso sia notificato o comunque portato a conoscenza del debitore, in quanto atto idoneo a costituire in mora il debitore a norma dell'art. 2943 c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 23 novembre 2004, n. 22111). Nel caso di specie la notificazione del provvedimento è avvenuta in data 24 settembre 2014.