La prova testimoniale nel processo amministrativo.
Ritenuto, in via preliminare, che per l’esperibilità di tale mezzo di prova non è necessario nel processo amministrativo, a differenza che in quello civile, il previo assenso di tutte le parti, in quanto autorevoli commenti dottrinali al c.p.a. concordano nell’interpretare l’inequivoca espressione letterale con cui si apre il citato art. 63 comma 3 (“su istanza di parte”) nel senso che tale consenso di tutte le parti non sia richiesto e sia sufficiente la sola domanda di una parte.
Appare strettamente indispensabile al fine di scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata, in quanto, al contempo, esorbitante – per quanto appena detto – dal corredo motivazionale posto a fondamento dell’atto e non altrimenti acquisibile.