La posizione della Corte di Giustizia sui prezzi minimi dell'autotrasporto
L’art. 4, par. 3 del TUE prescrive un dovere di collaborazione tra l’Unione europea e gli Stati membri ed obbliga questi ultimi a non adottare o a non mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei ad eliminare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese.La determinazione di costi minimi d’esercizio – resi obbligatori da una normativa nazionale – da parte di un organismo composto per la maggior parte da rappresentanti degli operatori economici interessati, impedisce alle imprese di fissare prezzi inferiori a tali costi e, pertanto, equivale alla fissazione orizzontale di tariffe minime imposte. Una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo addotto [la sicurezza stradale] solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico.