La nozione ampia di operatore economico ex art. 34, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006
Tar Lazio, Roma, Sez. III, 14 gennaio 2015 n. 539
Pres. Corsaro, Est. Vallorani
1. Anche le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (I.P.A.B.) possono rientrare fra i soggetti legittimati a partecipare alle gare d’appalto, non sussistendo – anche alla stregua della giurisprudenza comunitaria – l’esistenza di un divieto per gli operatori pubblici a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica. Infatti, la definizione comunitaria di impresa non discende da presupposti soggettivi, quali la pubblicità dell’ente o l’assenza di lucro, ma da elementi puramente oggettivi quali l’offerta di beni e servizi da scambiare con altri soggetti.
2. Anche alla stregua della giurisprudenza comunitaria, deve ritenersi che la partecipazione a finanziamenti pubblici non precluda in assoluto l’ammissione dell’ente pubblico alle gare pubbliche. L’unico limite all’ammissibilità delle offerte di soggetti pubblici non imprenditori può semmai derivare, eventualmente, da clausole statutarie auto-limitative ovvero dallo statuto giuridico proprio di quel tipo di ente (sia esso pubblico o privato) sulla base delle normativa nazionale di riferimento: sarà cioè necessario effettuare, caso per caso, un esame approfondito dello statuto di tali persone giuridiche al fine di valutare gli scopi istituzionali per cui sono state costituite.