La libertà di associazione sindacale nell’ordinamento delle forze armate alla prova delle …
Per gli appartenenti alle forze armate è tuttora legittimo e giustificato il divieto di costituire associazioni a carattere sindacale o di aderire ad associazioni già esistenti, sancito dall’art. 1475, comma 2, del d. lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare). Non possono, infatti, considerarsi superate le esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività – evidenziate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 449/1999 – che contraddistinguono gli apparati militari rispetto alle altre strutture statali. Il particolare status assunto da coloro che espletano un servizio a tutela dei beni supremi dello Stato implica che ad essi possono essere imposte limitazioni nel concreto esercizio dei diritti di cui sono titolari, a condizione che siano rispettati i principi di legalità, finalizzazione ad uno scopo legittimo e proporzionalità. La prospettiva della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e segnatamente l’applicazione degli artt. 11 e 14, concorre con le disposizioni della nostra Costituzione a fondare il peculiare e differenziato regime giuridico introdotto dal legislatore nazionale.