La dubbia costituzionalità del termine decadenziale per la proposizione della domanda …
Il Collegio solleva questione di costituzionalità dell’art. 30, terzo comma, cod. proc. amm., laddove stabilisce che la domanda di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi deve essere proposta “entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal momento in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo”, per violazione:
– dell’art. 111, primo comma, della Costituzione, nonché (per il tramite dell’art. 117, primo comma, della Costituzione) dell’art. 47 della Carta dei diritti UE e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;
– dell’art. 3 della Costituzione;
– degli artt. 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzionale.