La Cassazione e la violazione del divieto del “ne bis in idem”
La Cassazione e la violazione del divieto del “ne bis in idem”
Corte di Cassazione sezione III Penale
Sentenza 18 settembre – 26 novembre 2015, n. 46846
Presidente Franco – Relatore Scarcella
Ritenuto in fatto
1. F.A., C.N. e T.D. hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di LECCE emessa in data 17/10/2014, depositata in data 12/01/2015, con cui, in parziale riforma della sentenza emessa in data 18/05/2012 dal Tribunale di Brindisi, sez. dist. Fasano, i medesimi sono stati prosciolti per intervenuta prescrizione dai reati loro contestati, rideterminando per i residui reati di cui ai capi A.6) e C.4) della rubrica, quanto a F. ed al C. (capo A.6) e quanto al capo C.4) ascritto a tutti e tre i ricorrenti, rispettivamente, in 1 anno di reclusione per il F. , in 6 mesi di reclusione per il C. ed in 9 mesi di reclusione per il T. , confermando nel resto l’impugnata sentenza; giova precisare, per migliore intelligibilità dei ricorsi, che – all’esito del giudizio di appello – si procede dunque esclusivamente quanto ai reati tributari relativi al periodo di imposta 2006, e, precisamente: a) F. e C., quanto al reato di dichiarazione fraudolenta nella qualità di legale rappresentante ed amministratore di fatto della Arnicom Group s.r.l.; b) F. , C. e T. , quanto al reato di dichiarazione fraudolenta nella qualità di leale rappresentante il primo e di amministratori di fatto gli altri due della FC s.r.l..
2. Con i ricorsi per cassazione, proposti dai difensori fiduciari cassazionisti di ciascun ricorrente, vengono dedotti complessivamente otto motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. Att. Cod. Proc. Pen..
2.1. Deducono i ricorrenti F.A. e C.N. , con un primo, identico, motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), c) ed e), Cod. Proc. Pen., in relazione agli artt. 2, d. lgs. n. 74 del 2000 e 649 cod. proc. pen. e correlati vizi di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto si verserebbe in una ipotesi di precedente giudicato; in particolare, dopo aver richiamato l’evoluzione giurisprudenziale di legittimità e quella della Corte e.d.u. sul punto, i ricorrenti evidenziano di aver richiesto ed ottenuto l’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. con sentenza del GIP del tribunale di Brindisi emessa in data 13/05/2008 per i reati di: a) associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti commesso, sino al dicembre 2007; b) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, il F. , quale a.u. della F.C. s.r.l. nonché quale a.u. della Arnicom Group s.r.l., il C. , quale coammministratore di fatto di FC s.r.l. e della Arnicom Group s.r.l., contestati come commessi per entrambi fino a tutto il mese di maggio 2007; avendo gli stessi riportato nell’impugnata sentenza condanna per i medesimi fatti, ricorrerebbero le condizioni per l’applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen., non potendo essere di ostacolo la circostanza che nel primo processo fosse stato punti il reato di dichiarazione fraudolenta, commesso nelle rispettive qualità, sino al maggio 2007 laddove, nel processo qui esaminato, quello commesso sino al 14/09/2007; il fatto sarebbe identico in quanto relativo alla presentazione del modello Unico 2006 la cui scadenza fiscale era quella del 14/09/2007, prorogata dal Governo rispetto a quella iniziale del maggio 2007.
2.2. Deducono i ricorrenti F.A. e C.N. , con un secondo, identico, motivo nonché il T.D. , con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), c) ed e), Cod. Proc. Pen., in relazione agli artt. 2 ed 8, d.lgs. n. 74 del 2000 e 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012, conv. in legge n. 44 del 2012 e correlati vizi di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto i giudici di appello avrebbero erroneamente respinto la tesi difensiva con cui si asseriva l’insussistenza dei reati di cui agli artt. 2 ed 8, d.lgs. n. 74 del 2000, a seguito della modifica normativa introdotta dall’art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012, conv. con modd. in legge n. 44 del 2012 che ha stabilito che i costi, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, devono essere riconosciuti come deducibili; a sostegno di tale assunto, inoltre, i ricorrenti avevano prodotto davanti alla Corte d’appello alcune decisioni del giudice tributario (segnatamente, per quanto qui di interesse, una sentenza della CTR di Lecce relativa all’anno di imposta 2006 quanto alla Arnicom Group s.r.l., nonché una sentenza della CTP di Bari, relativa al medesimo anno di imposta, quanto alla F.C. s.r.l.) che avevano dichiarato deducibili i componenti negativi di reddito portati dalle dichiarazioni ai fini delle HDD e dell’IVA modello unico 2007, con riferimento all’anno di imposta 2006, per cui si procede; la motivazione con cui la Corte territoriale avrebbe respinto l’eccezione sarebbe illegittima, in quanto avrebbe escluso l’effetto della norma del 2012 sulla rilevanza penale delle condotte contestate sulla base dell’interpretazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 74 del 2000; inoltre, avrebbe escluso la rilevanza delle decisioni delle Commissioni tributarie in forza del principio di reciproca autonomia tra processo penale e tributario fissato dall’art. 20, d.lgs. n. 74 del 2000, peraltro sottolineando che per il periodo di imposta 2006 le decisioni del giudice tributano avrebbero confermato in pieno gli avvisi di accertamento quanto all’indetraibilità dell’IVA, ritenendo accertati gli stessi fatti penalmente addebitati ai ricorrenti, dando ragione alle società ricorrenti solo nell’esclusione del recupero dei costi ai fini dei redditi di impresa; tale motivazione sarebbe censurabile, sostengono i ricorrenti, in quanto l’entrata in vigore della normativa del 2012 determina il venir meno del reato di dichiarazione fraudolenta consentendo la deducibilità dei costi per beni effettivamente scambiati, non ostandovi la dichiarata indetraibilità dell’IVA in quanto l’unica conseguenza sarebbe l’obbligo del versamento dell’imposta e, in caso di mancato pagamento, sarebbe ipotizzabile l’eventuale reato di omesso versamento IVA, che tuttavia richiederebbe la prova del mancato pagamento da parte del cessionario (o come previsto dall’art. 60bis, d.P.R. n. 633 del 1972), da parte del cedente; analogamente, quanto al reato di cui all’art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, sostengono i ricorrenti che quanto sopra dedotto sarebbe estensibile anche a tale reato, essendosi dimostrato che la FC s.r.l. in quanto iscritta nel registro degli esportatori abituali ex d.l. n. 746 del 1983, esclude che le operazioni commerciali effettuate ed oggetto di contestazione fossero imponibili a fini IVA ex art. 8, d.P.R. n. 633 del 1972; infine, del tutto erroneo sarebbe il richiamo da parte della Corte d’appello al principio di autonomia tra i due procedimenti, quello penale e quello tributario, essendo stato ormai superato dalla giurisprudenza della Corte e.d.u. (il riferimento è alle note decisioni Nykanen c. Finlandia) e di questa stessa Sezione (si richiama la sentenza n. 20266/2014, ric. PG in proc. Zanchi); ne conseguirebbe, in altri termini, che la sanzione amministrativa prevista dall’art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012, conv. in legge n. 44 del 2012 avrebbe natura penale ai sensi dell’art. 4 del Prot. N. 7 della Convenzione e.d.u., sostituendo sul punto quanto previsto dall’art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, sanzionando la medesima condotta, tant’è che esclude l’applicabilità dell’art. 12, d.lgs. n. 472 del 1997, che ha sicuro rilievo penale.
2.3. Deducono i ricorrenti F.A. e C.N. , con un terzo, identico, motivo nonché il T.D. , con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), c) ed e), Cod. Proc. Pen., in relazione agli artt. 125, 533, 535 e 192 cod. proc. pen. nonché 2, d. Igs. n. 74 del 2000 e correlati vizi di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto i giudici di appello sarebbero pervenuti ad affermare la responsabilità dei ricorrenti basando il loro argomentare su uno schema logico erroneo (fittizietà delle società “cuscinetto”; conseguente fittizietà delle singole operazioni commerciali avvenute tra società fornitrici e società finali; conseguente inesistenza delle fatture emesse dalle predette società “cuscinetto”; conseguente sussistenza del delitto di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti); diversamente, si sostiene in ricorso, l’attività di indagine si sarebbe svolta solo su base documentale, senza considerare la possibilità, invece oggetto di accertamento da parte dei giudici tributari, che la transazioni commerciali fossero state effettivamente svolte dai ricorrenti, sicché la presunta fittizietà non sussisterebbe (peraltro i giudici si sarebbero basati su dati obsoleti, quali la mancanza di disponibilità di uomini e mezzi, laddove trattandosi di transazioni via internet un magazzino di stoccaggio sarebbe stato del tutto inutile né, peraltro, sarebbe stata accertata l’inesistenza delle scritture contabili, tutte reperite e tenute); inoltre, si aggiunge, nessun accertamento sarebbe stato svolto quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico, sostanzialmente avendo ritenuto la Corte d’appello che ogni triangolazione non ha senso e per ciò sarebbe illecita, motivazione sul punto illogica e contraddittoria.
Considerato in diritto
3. I ricorsi sono manifestamente infondati.
4. Deve, anzitutto, rilevarsi come i motivi proposti sono comuni a tutti i ricorrenti, fatta eccezione che per il primo motivo, comune solo ai ricorrenti F. e C. .
5. Operata tale premessa e osservato quindi che si raggrupperanno i motivi comuni ai ricorrenti per economia redazionale ed argomentativa può quindi procedersi all’esame del primo motivo, con cui, come anticipato, vengono svolte censure di violazione di legge, sostanziale e processuale, nonché di vizio motivazionale in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. in quanto, si sostiene, il F. ed il C. , sarebbero stati già giudicati per lo stesso fatto avendo chiesto ed ottenuto l’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 2, D. Lgs. n. 74 del 2000, quanto al medesimo periodo di imposta (2006) e non vi osterebbe la data del commesso reato (sino a tutto maggio 2007, laddove, nel caso in esame, la condotta è contestata fino al 14/09/2007).
La Corte d’appello, sul punto, non svolge alcuna argomentazione in quanto non investita del relativo motivo di doglianza.
Proprio per tale ragione, osserva il Collegio si tratterebbe di una violazione di legge non eccepita con i motivi di appello, dunque inammissibile ex art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.. Del resto, la facoltà attribuita alla Corte di cassazione dall’art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., di decidere anche le questioni non dedotte nei motivi di appello la cui deducibilità sia divenuta possibile solo successivamente, si riferisce esclusivamente a questioni di solo diritto che sorgano per “ius superveniens” ovvero in relazione a circostanze non emerse prima, che però siano pur sempre di diritto (Sez. 4, n. 4853 del 03/12/2003 – dep. 06/02/2004, Criscuolo ed altri, Rv. 229374), situazioni che non ricorrono nel caso in esame.
6. A ciò, peraltro, si aggiunge un ulteriore motivo, di ordine processuale, che impedisce a questa Corte di valutare la questione.
6.1. Ritiene, infatti, il Collegio di dover aderire all’orientamento giurisprudenziale più avveduto – cui ritiene di dover dare continuità, come già evidenziato in altre decisioni di questa stessa Sezione (v., in termini: Sez. 3, n. 19334 del 2015, R.G. 32734/2014, Andreatta, non massimata) – secondo cui non è deducibile dinanzi alla Corte di cassazione la violazione del divieto del “ne bis in idem”, in quanto è precluso, in sede di legittimità, l’accertamento del fatto, necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito (Sez. 2, n. 2662 del 15/10/2013 – dep. 21/01/2014, Galiano, Rv. 258593; conforme, da ultimo: Sez. 3, n. 20885 del 15/04/2015 – dep. 20/05/2015, Calò, Rv. 264096).
Il Collegio è consapevole dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto (v., da ultimo, in senso difforme dall’orientamento qui seguito: Sez. 5, n. 44854 del 23/09/2014 – dep. 27/10/2014, Gentile e altro, Rv. 261311; Sez. 2, n. 33720 del 08/07/2014 – dep. 30/07/2014, Nerini, Rv. 260346; Sez. 6, n. 44632 del 31/10/2013 – dep. 05/11/2013, Pironti, Rv. 257809), il quale ritiene che la violazione del divieto del “bis in idem” si risolve in un “error in procedendo” che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l’accertamento di fatto dei relativi presupposti, ma ritiene tuttavia più rispondente alla ratio del giudizio di legittimità e correlato ai limitati poteri cognitivi della Suprema Corte, che sia preferibile il primo orientamento. A questi due orientamenti si è poi aggiunto un terzo, intermedio, che invece ritiene come detta preclusione sia deducibile nel giudizio di cassazione, posto che la violazione del divieto del “bis in idem” si risolve in un “error in procedendo”, a condizione però che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell’esecuzione (Sez. 5, Sentenza n. 2807 del 06/11/2014 – dep. 21/01/2015, Verde, Rv. 262586).
6.2. Ed invero, osserva il Collegio, il principio del ne bis in idem sostanziale di cui all’art. 649 cod. proc. pen. (che non va confuso con il principio del ne bis in idem processuale previsto dall’art. 669 cod. proc. pen.) non trova una copertura testuale nella Costituzione italiana, bensì nelle fonti internazionali di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo (in particolare: art. 4 p.1, VII Protocollo, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e l’art. 14 p.7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici). Infatti, due sono le principali e più dirette conseguenze della irrevocabilità della sentenza: 1) una negativa, ed è il divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto quando una persona è stata, in relazione ad esso, già condannata o prosciolta; 2) l’altra, positiva, è la forza esecutiva della decisione. Il disposto di cui all’art. 649 c.p.p. ha un’efficacia preclusiva, impedisce cioè la celebrazione di un nuovo processo per il medesimo fatto che sia già oggetto di una decisione irrevocabile ed impone al giudice di pronunciare in ogni stato e grado del processo sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ex art. 129 c.p.p..
È evidente, dunque, che al fine di poter dichiarare come esistente un divieto di secondo giudizio è necessario il soddisfacimento di ambedue i requisiti sopra descritti. Ed è altrettanto evidente che, soprattutto al fine di accertare la esistenza del primo di essi (ossia che si tratti del “medesimo fatto”), è necessario lo svolgimento di apprezzamenti fattuali che esulano dalle possibilità di accertamento “fattuale” consentite alla Suprema Corte di Cassazione nei casi indicati dalla lett. c) dell’art. 606 cod. proc. pen..
Il principio, sostenuto dall’orientamento disatteso da questo Collegio, per cui il divieto del ne bis in idem può essere rilevato anche in sede di legittimità, infatti, deve essere raccordato alla norma che limita la cognizione della Corte di cassazione, oltre i confini del devolutum, alle sole questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento sul fatto (art. 609, comma secondo, cod. proc. pen.). Nel giudizio di legittimità, infatti, è consentito, ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., superare i limiti del devolutum e della ordinaria progressione dell’impugnazione, oltre che di quelli di ammissibilità dei motivi nuovi da proporre nel ristretto ambito dei capi e dei punti oggetto del gravame, soltanto per violazioni di legge che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello e per questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento del fatto, rilevabili in ogni stato e grado del giudizio.
Ne consegue, dunque, a differenza della possibilità di apprezzamento “fattuale” richiesta per il sindacato del ne bis in idem processuale di cui all’art. 669 cod. proc. pen., non possono diversamente essere proposte, nel giudizio di legittimità, questioni attinenti al sindacato della violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale dettato dall’art. 649 cod. proc. pen., la cui valutazione richiede accertamenti di merito (ossia l’apprezzamento che si tratti del medesimo “fatto”, inteso in senso non processuale, ma “sostanziale”, ossia come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, facendo riferimento tale espressione all’”identità storico-naturalistica del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi identificati nella condotta, nell’evento e nel rapporto di causalità, in riferimento alle stesse condizioni di tempo, di luogo e di persona”: Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 – dep. 28/09/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799) che, come tali, devono essere necessariamente svolti nel giudizio di merito, salva la possibilità di sindacare i relativi provvedimenti, mediante un successivo ricorso per cassazione, nei limiti segnati dall’art. 606, 1 co., lett. b) ed e), cod. proc. pen..
6.3. Si noti, in ogni caso, che quand’anche si fosse ritenuto preferibile il secondo orientamento, il motivo di ricorso sarebbe stato comunque da rigettare, non avendo provveduto i ricorrenti ad allegare al ricorso la prova della definitività della sentenza di applicazione della pena (tra l’altro non allegata al ricorso), condizione questa imprescindibile e che sarebbe idonea a determinare la preclusione, costituendo ciò un onere che anche le decisioni a sostegno dell’opposto orientamento richiedono debba essere soddisfatto dall’interessato (si afferma, infatti, che “È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, fermo restando l’onere del ricorrente di allegare la sentenza irrevocabile che la determina, atteso che la violazione del divieto del “bis in idem” si risolve in un “error in procedendo”, che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l’accertamento di fatto dei relativi presupposti”: Sez. 6, n. 44484 del 30/09/2009 – dep. 19/11/2009, P., Rv. 244856).
7. Può quindi procedersi all’esame del secondo motivo (primo, per il T. ), comune a tutti e tre i ricorrenti, con cui vengono svolte censure di violazione di legge, sostanziale e processuale, nonché di vizio motivazionale sostenendo l’insussistenza dei reati in contestazione per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 8, comma secondo, del d.l. 16 del 2012, convertito, con modd., in legge n. 44 del 2010; sarebbe erronea la valutazione dei giudici territoriali quanto agli effetti in sede penale delle decisioni dei giudici tributari che avevano ritenuto legittima la deducibilità dei costi nonché circa l’affermata autonomia dell’art. 20 del D. Lgs. n. 74 del 2000.
La Corte d’appello motiva sul punto a pag. 3, chiarendo le ragioni dell’esclusione agli effetti penali del d.l. n. 6 del 2012 nonché, a pag. 4, circa l’irrilevanza delle decisioni dei giudici tributari in materia penale.
Osserva, anzitutto, il Collegio che la questione è già stata risolta da questa Corte con reiterate decisioni che hanno affermato come in tema di reati tributari, la disposizione di cui all’art. 14, comma quarto – bis, l. n. 537 del 1993 – per come modificato dall’art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. n. 44 del 2012 – non ha determinato la depenalizzazione della condotta di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti perché essa, nel prevedere l’indeducibilità dei soli componenti negativi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi, si limita a stabilire una regola per le procedure di accertamento tributario ai fini delle imposte sui redditi, ma non implica la deducibilità di costi e spese esposti in fatture riferite a soggetti diversi da quelli effettivi (Sez. 3, n. 47471 del 17/10/2013 – dep. 29/11/2013, Tormenti, Rv. 258377; Sez. 3, n. 41694 del 24/04/2013 – dep. 09/10/2013, Scocca, Rv. 257354; Sez. 3, n. 40559 del 04/04/2012 – dep. 16/10/2012, Agenzia Delle Entrate e altri, Rv. 253665), principio – si noti – affermato anche in relazione al delitto di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000 relativo all’emissione di fatture per operazioni inesistenti (Sez. 3, n. 29061 del 27/03/2013 – dep. 09/07/2013, Colucci e altro, Rv. 255899).
Ne consegue che quanto risultante dalle decisioni del giudice tributario non rileva agli effetti penali, essendo tutt’al più valutabili, le decisioni del medesimo giudice, se definitive, ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen. (atteso che, in tema di prova documentale, le sentenze pronunciate dal giudice tributario, se non definitive, non hanno efficacia vincolante nel giudizio penale; diversamente, una volta divenute irrevocabili, sono acquisibili agli atti del dibattimento e valutabili ai fini della decisione a norma dell’art. 238 bis cod. proc. pen.: Sez. 3, n. 39358 del 24/09/2008 – dep. 21/10/2008, Sciacchitano e altri, Rv. 241038), non essendo più vigente l’art. 13, ultimo comma, del d.l. n. 429 del 1982, conv. con modd. in legge n. 516 del 1982, il quale prevedeva che l’accertamento divenuto definitivo ad opera delle commissioni tributarie avesse efficacia vincolante e preclusiva per il giudice penale, in particolare in materia di tributi diretti (conclusione, questa, che risultava confortata dalla sentenza 28 luglio 1983, n. 247 della Corte Costituzionale: v., in termini, sotto la vigenza di tale disposizione, Sez. 3, n. 6433 del 13/05/1991 – dep. 10/06/1991, Benevento, Rv. 187615). Corretto è, dunque, il ragionamento svolto dalla Corte d’appello in relazione all’art. 20, d.lgs. n. 74 del 2000.
Quanto, infine, alla censura finale secondo cui l’art. 8, d.l. n. 6 del 2012, sostituirebbe la sanzione penale ai fini dell’applicazione del principio sancito dalla Corte e.d.u. nel caso Grande Stevens in relazione all’invocata violazione dell’art. 4, protocollo n. 7, Convenzione e.d.u., la censura è priva di pregio in quanto occorrerebbe dimostrare il presupposto, ossia l’irrogazione della relativa sanzione amministrativa nonché la intervenuta definitività dell’accertamento tributario, circostanza su cui i ricorrenti tacciono.
8. Con riferimento, poi, al terzo motivo di ricorso (secondo, per il T. ), anch’esso comune a tutti e tre i ricorrenti, con cui vengono svolte censure di violazione di legge sostanziale e processuale nonché di vizio motivazionale, contestando la sentenza di condanna per lo schema logico seguito nell’affermare la responsabilità penale dei ricorrenti sostenendo, pertanto, che non sussisterebbero gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, è sufficiente al fine di evidenziarne la manifesta infondatezza rinviare per economia redazionale ed argomentativa a quanto esposto alle pagg. 3 e 4 dell’impugnata sentenza.
A fronte dell’apparato argomentativo sviluppato in sentenza sul punto, le censure svolte dai ricorrenti risultano affette da genericità, riproponendo le medesime doglianze proposte davanti ai giudici territoriali con i motivi di appello, che hanno rigorosamente motivato in ordine alla sussistenza del reato. Trova quindi applicazione il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (v., tra le tante: Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 – dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945).
9. I ricorsi devono essere, conclusivamente, dichiarati inammissibili. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare, in Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno.
10. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi rende del tutto irrilevante l’intervenuta maturazione del termine di prescrizione dei reati alla data del 13/06/2015 (considerate le sospensioni dal 18/03 al 17/06/2011 per adesione del difensore all’astensione proclamata dall’organismo professionale di appartenenza, periodo che deve essere aggiunto al termine di prescrizione massima originaria, per tutte le imputazioni individuabile alla data del 14/03/2015), essendo intertenuta la sentenza di appello in data antecedente (17/10/2014). Ed invero, è pacifico che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266; nella specie la prescrizione del reato, come nel caso in esame, era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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