Istanza di ammissione ad una transazione: la risposta tardiva della P.A. …
La legittimità del diniego di ammissione all’accordo transattivo o, come nella specie, il danno conseguente alla mancata evasione della richiesta di adesione all’accordo, è materia che impinge sulla disciplina di istituti regolati in primis dal diritto civile, ma immanenti e trasversali nell’ordinamento giuridico generale, quali la prescrizione, la transazione, la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, l’azione di risarcimento, che riguardano diritti soggettivi non suscettibili di essere degradati e affievoliti in interessi legittimi dalla discrezionalità meramente tecnica dell’Amministrazione in ordine all’apprezzamento dei presupposti per la definizione delle transazioni e delle controversie, disciplina quindi che non può soffrire deroghe se non introdotte con norme primarie.
Non venendo in questione un interesse legittimo dipendente dall’esercizio di poteri autoritativi, l’azione proposta ex art. 30, comma 4, c.p.a. è dunque inammissibile, atteso che il ritardo non si è formato, per le ragioni sopra esplicitate, su un procedimento amministrativo, così come richiesto da tale norma. La soluzione della questione controversa deve essere, così, ricercata proprio dinanzi al giudice civile, il quale ha anche il potere di disapplicare gli atti amministrativi qualora risultino indebitamente limitativi dei diritti soggettivi.