Interdittiva antimafia in caso di raggruppamento temporaneo di imprese
Ai sensi dell’art. 37, commi 18 e 19, del (vecchio) codice dei contratti pubblici (nel testo integrato dal d.lgs. 113/2007), quando una misura interdittiva antimafia colpisce un’impresa mandante o mandataria di una r.t.i., è consentito all’Amministrazione di proseguire il rapporto di appalto con l’impresa superstite (naturalmente, alle condizioni del possesso dei necessari requisiti di qualificazione richiesti dal bando). Tale disposizione (mai modificata, nonostante le diverse novellazioni del codice dei contratti successive al d.lgs. 159/2011) conferma la “ratio”, già insita nell’art. 12 del d.P.R. 252/1998, di contemperare il prosieguo dell’iniziativa economica delle imprese in forma associata con le esigenze afferenti alla sicurezza e all’ordine pubblico connesse alla repressione dei fenomeni di stampo mafioso, ogni volta che, a mezzo di pronte misure espulsive, si determini volontariamente l’allontanamento e la sterilizzazione delle imprese in pericolo di condizionamento mafioso.