Insufficiente motivazione della sentenza penale
Insufficiente motivazione della sentenza penale
Corte di Cassazione, sezione V Penale
sentenza 28 novembre 2014 – 13 gennaio 2015, n. 1221
Presidente Palla – Relatore Demarchi Albengo
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha trattato un caso relativo al reato di minacce in conseguenza al ricorso presentato dall’imputato, condannato dal giudice di pace di Messina, che lamentava, tra i vari motivi di ricorso, la violazione e falsa applicazione degli articoli 125 e 546 del codice di procedura penale per mancanza di esplicitazione dell’impianto argomentativo della sentenza, che la rende assolutamente priva di motivazione. Il giudice si sarebbe limitato ad indicare la fonte di prova delle dichiarazioni sulla base delle quali è stato ritenuto sussistente il reato, ma senza indicare né valutare gli elementi probatori documentali e soprattutto senza un’analisi approfondita degli elementi costitutivi del reato.
La Cassazione, ritenendo fondato il motivo del ricorso, ha affermanto che “il giudice non può limitarsi a dire che una certa frase minacciosa (senza spiegare perché assuma tale natura) è stata sentita dal testimone, senza soffermarsi anche sugli elementi costitutivi del reato, e cioè sulla natura minacciosa della frase e sull’elemento soggettivo del reato. Tantopiù nel caso di specie, in cui la frase ed il contesto non rendono così evidente tale natura“.
Leggi il testo della sentenza
Articolo 125 Codice di Procedura Penale
Forme dei provvedimenti del giudice
1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell’ordinanza o del decreto.
2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.
3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità [177, 604, 606 lett. e]. I decreti sono motivati, a pena di nullità [181], nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge [127, 132, 244, 247, 253, 267, 321, 409, 414].
4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell’ausiliario designato ad assisterlo [126] e delle parti. La deliberazione è segreta.
5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l’indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio.
6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l’osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.
Articolo 546 Codice di Procedura Penale
Requisiti della sentenza
1. La sentenza contiene:
a) l’intestazione «in nome del popolo italiano» e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata [125 2];
b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
c) l’imputazione [521, 522];
d) l’indicazione delle conclusioni delle parti [523];
e) la concisa esposizione [544 1] dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie [192];
f) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati;
g) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell’impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l’estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell’impedimento, provvede il solo presidente.
3. Oltre che nel caso previsto dall’articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.
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