Il tradimento è tutelato dalla Costituzione
Il tradimento è tutelato dalla Costituzione
Suprema Corte di Cassazione II sezione Penale
Sentenza n. 11467/2015
Da una prima lettura sarebbe proprio questo ciò che emerge dalla sentenza che di seguito si riporta perchè, secondo i giudici della Cassazione tradire è un modo di autodeterminarsi (principio di autodeterminazione) quindi un diritto inviolabile dell’uomo tutelato dalla Costituzione.
Vediamo più nello specifico di cosa si tratta:
Ancora una volta la Cassazione, esaminando un caso relativo al reato di rapina per impossessamento di un telefono cellulare (e delle altre imputazioni), ha affrontato anche il tema del tradimento.
Nel caso in esame, il telefono veniva sottratto esclusivamente “per ottenere un’utilità morale, consistente nel prendere cognizione dei messaggi che la persona offesa abbia ricevuto da un altro soggetto“.
Una sentenza interessante che interesserà soprattutto alle coppie di fatto e quelle che hanno delle relazioni stabili in cui manca però la convivenza tra i partners.
Secondo i giudici di Piazza Cavour detto tradimento è stato considerato del tutto lecito escludendo qualsivoglia risarcimento del danno nei confronti dell’altra parte poichè non vi è alcuna violazione degli obblighi di fedeltà previsti dalla legge mancando il vincolo matrimoniale.
Il tradimento in questi casi rientrerebbe tra le libertà inviolabili dell’individuo di intraprendere altre relazioni pur sussistendo un rapporto sentimentale con un’altra persona (principio di autodeterminazione).
Si legge in sentenza “L’instaurazione di una relazione sentimentale fra due persone appartiene alla sfera della libertà e rientra nel diritto inviolabile all’autodeterminazione fondato sull’art. 2 della Costituzione, dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (e della donna) senza che sia rispettata la sua libertà di autodeterminazione. La libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale comporta la libertà di intraprendere relazioni sentimentali e di porvi termine”.
Nel caso in esame la Corte ha precisatoche al fine di configurare il reato di rapina debba necessariamente richiedersi l’ingiusto profitto da parte ma, anche l’utilità morale (ovvero leggere gli SMS della fidanzata) può considerarsi tale anche se non si tratta di profitto economico.
Articoli di riferimento:
Articolo 2 Costituzione
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 628 Codice Penale
Rapina
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona [581 2] o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.
La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da milletrentadue euro a tremilanovantotto euro:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [585 2], o da persona travisata, o da più persone riunite [112 n. 1];
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire [605, 613; c. nav. 1137];
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416bis;
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
Cassazione Penale Testo Sentenza n. 11467 – 2015
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