Il Tar Puglia sui requisiti dell’atto di revoca di un assessore comunale
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 13 gennaio 2015, n. 35
Presidente Corrado; Estensore Allegretta
L’atto di revoca della nomina di assessore appare adeguatamente motivato circa i presupposti di legge che ne legittimavano l’adozione, con riferimento di alcune circostanze quali: venir meno del rapporto fiduciario, per aver riscontrato la mancanza di un costante impulso, nel Settore delegato; nell’impartire direttive politiche utili alla efficace operatività amministrativa degli uffici; l’incontestata e ingiustificata assenza dall’ultima seduta consiliare, ove si affrontavano importanti questioni urbanistiche; la necessità di evitare i consequenziali riflessi negativi sull’attività politico – amministrativa complessiva; motivazioni certamente idonee a supportare il giudizio sfavorevole ivi espresso dal Capo dell’Amministrazione locale in ordine alla permanenza delle condizioni per il mantenimento dell’incarico
Il procedimento di revoca dell’incarico di assessore non rientra nell’ambito dei procedimenti sanzionatori bensì nell’ambito fiduciario rientrando sia l’affidamento che la revoca dell’incarico tra gli atti di Alta amministrazione, come tali ampiamente discrezionali, senza che sia pertanto necessario un atto dotato di una particolare e dettagliata motivazione, venendo in rilievo valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al vertice politico.
In merito alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, le prerogative della partecipazione possono essere invocate soltanto qualora l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati in quanto ritenuti idonei ad incidere sull'esito finale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al vertice dell'Amministrazione.