Il riparto di giurisdizione in materia di provvedimenti incidenti sul regime delle acque pubbliche
La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche è individuata, ai sensi dell’art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n, 1755, quando “i provvedimenti amministrativi impugnati incidano direttamente sul regime delle acque pubbliche nel senso che concorrano, in concreto, a: disciplinare la gestione e l’esercizio delle opere idrauliche; a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e alla realizzazione delle opere stesse o a stabilire o modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione, mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti.” (Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2014, n. 3005).
Nel caso in esame i provvedimenti impugnati in primo grado, aventi natura repressiva di abusi edilizi, in forza della realizzazione delle opere a distanza inferiore a 10 metri dal corso dell’acqua, non presentano per ciò solo l’incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche nel senso ora specificato e, di conseguenza, la controversia sulla loro legittimità non involge la giurisdizione del Tribunale supremo delle acque pubbliche ma rientra in quella del giudice amministrativo